Permessi ROL, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, le scrivo con riferimento all’annuncio: Permessi non goduti entro il 30 giugno, se il datore di lavoro non li paga, cosa fare? 

Il mio problema è un po’ l’inverso. Lavoro in un’azienda del settore metalmeccanico in cui mi trovo bene, ma che ha un difetto per me molto grande che è quello di limitare al massimo l’utilizzo dei permessi durante l’anno per poi liquidarli a gennaio.
Vorrei comunicare all’azienda in forma scritta e senza possibilità di contrattazione che i permessi maturati non devono essere liquidati in automatico, ma che devono essere conservati ed eventualmente fruiti entro le scadenze di legge (30 giugno anno successivo la maturazione). Se c’è il desiderio di liquidarli devono essere sottoposti a contrattazione separata e non liquidati in mancanza di assenso.
Posso fare questo tipo di comunicazione ? In che forma ? Quali articoli posso citare? Grazie.
Analizziamo prima quando vanno pagati i permessi non goduti e poi rispondiamo al quesito del nostro lettore, che li vuole godere.
Permessi maturati e non goduti dal lavoratore vanno monetizzati dal datore di lavoro, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Questo è previsto nella normativa in materia di lavoro, che regola la fruizione dei permessi, denominati ROL, e che si differenzia da quanto previsto invece per le ferie non godute.

Maturazione dei permessi – ROL

Ogni lavoratore, in base al contratto di lavoro con il quale è stato assunto, matura ogni mese in busta paga un numero di ore di permesso – ROL, da utilizzare in base alle proprie esigenze. Se il lavoratore anche maturando i permessi non ne usufruisce entro il 30 giugno dell’anno successivo, il datore di lavoro dovrà pagare in busta paga di giugno, i permessi non goduti.

Sanzioni

I permessi non utilizzati entro l’anno in cui sono stati maturati decadono.

Tuttavia possono essere utilizzati fino alla scadenza del 30 giugno (dell’anno successivo). Entro tale data, se non utilizzati, devono essere pagati.

Spesso accade che, proprio a ridosso della scadenza, i datori di lavoro forzino i lavoratori a prendere i permessi residui per evitare il pagamento.

Severe sanzioni sono previste per i datori di lavoro che non rispettano le normative su orario di lavoro, ferie e riposi.

Le nuove sanzioni del Collegato Lavoro introducono un sistema progressivo, le sanzioni aumentano se le violazioni riguardano più lavoratori e se sono ripetute nel tempo.

Per chiarimenti, consigliamo di leggere l’articolo: Permessi non goduti (ROL) e non indicati in busta paga, sono persi? | La Redazione risponde

Permessi non goduti volontà di goderli entro date scelte dal lavoratore

La scadenza dei ROL è prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. L’INPS con la circolare n.  14605 del 13-07-2011 ha precisato tra l’altro che:

  • la scadenza dei ROL viene individuata dalla contrattazione collettiva;
  • qualora la contrattazione collettiva non preveda termini, i Rol possono essere gestiti liberamente, senza vincoli inerenti l’obbligo contributivo;
  • nel caso di contrattazione collettiva od individuale che preveda un termine per il godimento a prescindere dal fatto che la contrattazione preveda o meno una monetizzazione dei permessi stessi, sui permessi non goduti dovrà essere assolto l’obbligo contributivo entro il 16 del mese successivo alla scadenza.

Nel caso specifico dovrebbe prima controllare se l’erogazione dei permessi non goduti retribuiti a gennaio, deriva da un accordo sindacale. Se ha esigenze diverse ne può fare richiesta individualmente, ma è a discrezione del datore di lavoro accettarla. In riferimento alla gestione separata non è possibile, il datore di lavoro sui permessi non goduti dovrà assolvere l’obbligo contributivo entro il 16 del mese successivo alla scadenza.

La legge in materia di lavoro stabilisce degli obblighi verso il datore di lavoro, e se non vengono rispettati ci sono pesanti sanzioni.

Come sopra descritto, se non ci sono accordi sindacali si procederà con la prassi normale dei CCNL, che prevede il pagamento al 30 giugno in busta paga.