I permessi sono un diritto al quale il lavoratore “non può rinunciare” (articolo 36 Costituzione Italiana). Il lavoratore, spesso, non riesce volte ad esaurire le ore di permesso a disposizione.

I permessi non goduti come vengono regolati? Vengono pagati in busta paga? Il datore di lavoro può imporre al dipendente il periodo entro quale sfruttarli? Queste sono tutte le domande che si fanno i lavoratori, vediamo di chiarire alcuni punti fondamentali.

Permessi non goduti, come funzionano?

La normativa in materia stabilisce che i permessi maturati dal lavoratore, che non siano stati goduti dallo stesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, devono essere pagati dal datore di lavoro.


La norma regola la fruizione dei permessi, che si differenzia da quanto previsto invece per le ferie non godute.
In base al contratto di lavoro, ogni lavoro matura ogni mese in busta paga un numero di ore di permesso – ROL, da utilizzare in base alle proprie esigenze.

I permessi sono periodi di assenza dal lavoro retribuiti che possono essere fruiti a gruppi di ore. Il numero delle ore può variare in base al CCNL applicato.

ROL, remunerati nella busta paga di giugno

La norma stabilisce che i ROL, devono essere goduti dal lavoratore entro l’anno in cui sono stati maturati. Nel caso il lavoratore non riesca ad utilizzare tutti le ore di permesso, entro il 30 giugno dell’anno di maturazione, ha diritto al pagamento in busta paga dal datore di lavoro.
A differenza delle ferie, che sono irrinunciabili e vengono pagate solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, i permessi non goduti sono monetizzabili.

Il pagamento dei permessi non goduti avviene entro il 30 giugno in busta paga, secondo il livello di retribuzione previsto dal contratto di lavoro con cui il lavoratore è assunto.