I permessi legge 104 sono regolati in base all’articolo 33 della legge 104 e vengono concessi ai lavoratori dipendenti “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Permessi legge 104: a chi spettano

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, della persona con disabilità, grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Permessi legge 104, arrivano le nuove regole: ecco cosa cambia

In cosa consistono i Permessi legge 104

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità, spettano in alternativa:

  • riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

Genitori, anche adottivi o affidatari

Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:

  • i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale, teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.

Genitori biologici

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità, di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita, e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:

  • i tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili in ore;
  • il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto.

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minorespettano:

  • i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.

Genitori, coniuge, unione civile, convivente di fatto

Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

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Requisiti per ottenere i permessi Legge 104

I requisiti richiesti sono:

  • essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS;
  • mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Dipendente che assiste il disabile con residenza superiore a 150 km

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere un famigliare in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro.

Certificazione provvisoria di disabilità

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità.

La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.

L’ente, verificherà la certificazione provvisoria, e provvederà al riconoscimento della disabilitià, qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti.

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertament definitivo.

Valore dei permessi legge 104

I permessi  fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;

i permessi  fruiti a ore  saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;

quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al 12° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

Permessi retribuiti e ANF

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare (circ. 199/1997).

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Tredicesima mensilità, Ferie e chiusura aziendale

I permessi legge 104, sono permessi retribuiti e coperti da contributi figurativi che non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità. In riferimento alle ferie, qualora si abbia bisogno di un permesso 104 durante il periodo di chiusura aziendale, le ferie non godute in coincidenza con tali permessi dovranno essere recuperate dal lavoratore in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha diritto, di effettuare la fruizione programmata delle ferie e la chiusura in un periodo specifico, la Costituzione, stabilisce “l’irrinunciabilità del diritto del lavoratore alle ferie“, la cui finalità è di garantire al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Le esigenze di assistenza del disabile congiunto non sono procrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile e, quindi, obbligano il lavoratore a sospendere la fruizione delle ferie programmate.

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Cumulabilità dei permessi

Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore.

E’ compatibile la fruizione dei permessi orari ex legge n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a  3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio.

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario.

I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio.

Permane l’impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici, durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine, è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi legge n. 104, a condizione che non si sovrappongano.

Si precisa che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Pluralità dei soggetti disabili

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

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Domanda di richiesta permessi legge 104

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

Vi è l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.

In caso di adozione nazionale/internazionale dovranno essere fornite informazioni relative alla data ingresso in famiglia; alla data di adozione/affidamento; alla data di ingresso in Italia; alla data del provvedimento; il tribunale competente; il numero provvedimento.

Fonte:INPS