Permessi legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, avrei un quesito complesso, un dipendente dichiara di essere referente unico prescelto nel nucleo familiare. 
Il soggetto portatore di handicap grave risiede a …. con altre persone nel nucleo familiare è referente unico in una città differente distante circa 1500 km. 
E’ ammissibile che possa essere considerato referente unico un soggetto distante 1500 Km. Mentre l’altro figlio convivente no?
Grazie per l’attenzione che vorrà prestare a questo quesito. Saluti.

Risposta

Esaminiamo la figura del referente unico e la sua importanza, e cosa stabilisce la normativa nel caso specifico del nostro lettore.

Permessi legge 104 e referente unico

La figura del referente unico per l’assistenza della persona con disabilità, è stata istutuita con l’art. 24 della Legge n. 183 del 2010.

Questa figura viene così definita: “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi come punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”.

Relativamente ai permessi, l’art. 24 – comma 1 lettera a) della Legge n. 183/2010 ha chiarito che il referente unico ha diritto alla fruizione dei permessi previsti dalla legge 104/92, per assistere il familiare in condizione di disabilità grave. Il diritto può essere riconosciuto ad un solo lavoratore, in possesso dei requisiti di legge, per assistere la stessa persona disabile.

Permessi legge 104 in presenza di altri familiari

La circolare INPS n. 90/2007 riporta una serie di sentenze sull’argomento e rivede i precedenti criteri, già disponeva che:

1.    che a nulla rilevi che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario;

2.    che la persona con disabilità in situazione di gravità  – ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – possa liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge;

3.

    che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;

4.    che i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità  (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) – offrano allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all’esercizio di un diritto potestativo del lavoratore.  A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un “Programma di assistenza” a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell’assistenza si giova – ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale –, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente.

Con la Circolare n. 53/2008 ha modificato il proprio orientamento affermando che la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell’assistenza ai fini della concessione dei permessi, e’ un potere che compete esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto lavorativo (anche alla luce dell’orientamento giuridico espresso dalla citata sentenza della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro del 5 gennaio 2005 n. 175), nell’esercizio del diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei permessi citati. Le sedi, pertanto, dovranno da adesso in avanti astenersi dal richiedere detto programma.

La norma cambia orientamento è il lavoratore deve giustificare solo con la documentazione di viaggio quando la distanza supera i 150 Km.

Permessi legge 104, diritto di priorità e quando possono essere rifiutati

Requisito di convivenza

Si ricorda inoltre che, oltre al requisito della “convivenza”, già eliminato dall’art. 20 della legge 53/2000, anche la “continuità” e l’ “esclusività” dell’assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92, il nuovo dettato normativo (Legge 183/2010) interviene sull’ articolo 20, comma 1, della legge 53/2000 e prevede il venir meno dei requisiti della “continuità” e dell’ “esclusività” quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari.

Permessi legge 104 e distanza superiore a 150 km

Inoltre, una recente innovazione prevede che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere il familiare in condizione di grave disabilità, residente in un comune differente dal proprio e comunque ad una distanza stradale superiore a 150 km, debba attestare l’effettivo raggiungimento del familiare con disabilità, al quale presta assistenza, e quindi il suo luogo di residenza.

Nel Decreto Legislativo 119/2011 si parla di idonea documentazione o titolo di viaggio.

Nella circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2012 viene riportato quanto disposto per legge.

Il lavoratore, sostanzialmente, ha ora l’onere di provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione del permesso Legge 104/92, presso la residenza del familiare al quale presta assistenza.

Per maggiori informazioni consigliamo di leggere l’articolo: Permessi legge 104 per assistere il familiare, negati perché mancante la documentazione di viaggio

Conclusione

La legge istituisce la figura del referente unico per l’assistenza al familiare con handicap grave, e riconosce il diritto a fruire dei permessi legge 104 anche essendoci, come sopra specificato, altre persone nel nucleo familiare. Inoltre la distanza non preclude il diritto, l’importante che sia documentata.

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“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”

Fonte:

Circolare INPS n. 90/2007

Legge 104/92