I lavoratori che godono dei permessi Legge 104, vale sempre il diritto di non essere trasferiti in altre sede lavorative, anche se il familiare che assistono non è grave. Il trasferimento può avvenire solo con il consenso del lavoratore. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25379 del 12 dicembre 2016.

Permessi Legge 104: la sentenza

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 25379 del 12 dicembre 2016  ha specificato che come priorità deve essere assicurata la tutela delle persone disabili. Quindi il trasferimento del lavoratore, che usufruire dei permessi legge 104, in una sede diversa dalla sede originaria, non può avvenire anche se la persona che assistono non è grave.

Permessi legge 104: il caso

Il caso riguarda una donna che era stata trasferita dalla sede di lavoro originario ad un’altra sede lavorativa. La donna accudiva la madre che soffriva di un handicap non ancora accertato dalla commissione medica competente. La lavoratrice godeva dei permessi della legge 104, anche se temporanei, nell’attesa dell’accertamento medico.
Il giudice aveva ritenuto legittimo il licenziamento dovuto dal rifiuto della donna al trasferimento. La Cassazione invece accoglie il ricorso e precisa che la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la necessità reale della donna di accudire la madre e non la documentazione medica proveniente dall’Asl.

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