Esistono due differenti regimi che regolamentano la frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso Legge 104/92. Mentre INPS la prevede espressamentenelle sue circolari, nel pubblico impiego si rimanda alle previsioni dei contratti collettivi di categoria che, qualora la contemplino, devono  anche regolamentarla. Analizziamo quando è possibile nelle aziende private in base alla normativa vigente.

Permessi legge 104 a nelle aziende private

Inizialmente l’inps consentiva di suddividere i tre giorni di permesso mensile esclusivamente in sei mezze giornate, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l’orario di lavoro giornaliero di fatto osservato (Circolare INPS n. 211/1996).

In seguito ad indicazioni ministeriali, ha previsto la possibilità di frazionare in ore i tre giorni di permesso. Ciò non preclude la possibilità di frazionare i tre giorni in 6 mezze giornate di permesso  (4 ore di permesso al giorno per 6 giorni), ma questa modalità non è più esclusiva come previsto in origine.

Nel messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, scriveva “al fine  di fornire una soluzione unitaria al problema della  frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata  dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso  la possibilità di fruire dei  tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.

Con il successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007 INPS affronta nuovamente la questione della frazionabilità dei permessi fornendo ulteriori istruzioni per il calcolo del numero massimo di ore fruibili nel mese e ribadisce che “il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per  giornate lavorative intere”.

Il massimale di diciotto ore mensili, indicato nel messaggio n.

15995 del 18 giugno 2007, si applica esclusivamente ai lavoratori con orario di lavoro di trentasei ore settimanali articolato in 6 giorni lavorativi.

Algoritmo di calcolo

Al fine di quantificare il numero massimo di ore mensili di permesso, INPS indica un algoritmo di calcolo da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale:

  • orario normale di lavoro  settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili.

Ad esempio lavoratore con orario settimanale pari a 40 ore su 5 gg. potrà beneficiare di 24 ore di permessi: 40/5 per 3=24

Per i lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai CCNL su base plurisettimanale l’algoritmo da applicare è il seguente:

  • orario normale di lavoro  settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili.

Riepilogando lei può fare richiesta dei permessi legge 104/92 a ore come sopra descritto.

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