Permessi legge 104 per assistere un familiare disabile, il quesito di un nostro lettore:

Gentile dottoressa, volevo sottoporle un quesito riguardo alla legge 104/92 sui tre giorni di permesso per assistenza parenti portatori di handicap (sono insegnante). Ho usufruito l’anno scorso della legge 104/92 per assistenza a mio padre, poi ho ceduto questa assistenza con utilizzo dei tre giorni a mio fratello, per mia impossibilità a seguire mio padre. Tra un mesetto, però, io vorrei riassumere l’utilizzo della legge 104 per assistenza a mio padre, in quanto dovrò partecipare alle operazioni di mobilità e mi occorrerebbe per evitare di risultare perdente posto ed essere trasferito in comune diverso da quello di residenza di mio padre. Secondo lei, pur non avendo nell’anno usufruito dei benefici della legge 104, potrei, una volta riacquisita, avere la precedenza in graduatoria di istituto per questo anno scolastico? Grazie.

Risposta

La normativa vigente, stabilisce che non è possibile riconoscere a più lavoratori il diritto di assistere la stessa persona con handicap grave.

Il soggetto che intendende fare richiesta dei permessi per prestare assistenza, potrà farla indipendentemente dalla presenza di altri soggetti, nel nucleo familiare, legittimati a prestare assistenza. Non è necessario acquisire alcuna dichiarazione di rinuncia da parte di eventuali altri familiari aventi diritto.
Come chiarito dall’art. 24 della legge 183/2010, il diritto ad assistere il familiare con grave disabilità, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente.

Quindi solo un lavoratore può chiederne il beneficio, di conseguenza nel quesito specifico, il diritto passerebbe da suo fratello a lei.

In riferimento alla graduatoria d’istituto, il requisito della fruizione della legge 104 per assistere il familiare disabile, deve risultare in atto al momento della presentazione della domanda.

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