Buongiorno, ho appena consultato il vostro sito cercando di capire o trovare qualcosa in più di quanto è a mia conoscenza sulla L.104/92 ma non trovo riscontro alle mie problematiche sulle disposizioni dell’Inps, del Ministero del Lavoro, ecc.

Essendo impiegata in un Comune il mio orario viene distribuito nel seguente modo:

  • lunedì e giovedì 9 ore lavorative 
  • martedì-mercoledì venerdì 6 ore lavorative

Mi è capitato di usufruire del permesso nei giorni di martedì-mercoledì e venerdì ma avendo degli impegni ho usufruito di un giorno di congedo ordinario il giovedì.

Mi è stato riferito che il congedo intermedio non può essere concesso. Volevo sapere se la norma vieta quanto sopradescritto.

Nello specifico trovo solo che il congedo ordinario può essere richiesto prima o dopo il permesso previsto dalla L.104/92.

Inoltre, volendo usufruire del permesso il giovedì (n.9 ore lavorative), restano da usufruire ulteriormente n. 2 giornate oppure considerando il limite di 18 ore mensili solo 9 ore?… La ringrazio anticipatamente. Saluti.

Congedo straordinario e permessi legge 104

La circolare della Funzione Pubblica n.

1 del 3 febbraio 2012, ha chiarito che è possibile fruire del cumulo dei permessi legge 104 e del congedo legge 151 per assistere il familiare disabile. La circolare specifica che nel caso di fruizione cumulata nelle stesse mese del congedo, i permessi spettano nell’intera misura dei tre giorni come stabilito dalla legge 104 e non è previsto il riproporzionamento.

Ad esempio, se si fruisce dal 1 al 20 del mese, nello stesso mese, è possibile fruire dei tre giorni di premesso legge 104/92.

Sulla fruibilità dei due istituti in cumulo, l’Inps, con la circolare n. 3114 del 7 agosto 2018, chiarisce che il congedo e i permessi legge 104 possono essere fruiti nello stesso mese purché in giornate diverse. I periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi legge 104 anche senza ripresa dell’attività lavorativa.

È da chiarire che il congedo straordinario non può essere fruito a ore, è sempre proporzionato ai giorni di lavoro.

Le lascio qui la circolare di riferimento dove troverà tutte le indicazioni normative: Circolare n. 3114 del 7 agosto 2018