Salve, 

vorrei chiedere delle informazioni inerenti all’oggetto.

Per mia zia è stata fatta richiesta domiciliare per ottenere la legge 104.
Nello stato di famiglia risultano lei e un figlio di 35 anni in quanto il coniuge è deceduto e ora vive con questo figlio che però non può più accudirla nel modo giusto poiché ha vari impegni fuori zona.
Inoltre, mia zia ha altri 3 figli che vivono fuori provincia.  
Essendo io il nipote (figlio della sorella) e quindi parente di terzo grado, e impiegato nella PA potrei richiedere il beneficio della L.104 per quanto riguarda sia il congedo straordinario che i tre giorni?
In tal caso, devo richiedere dimora temporanea o residenza (essendo attualmente residente in un comune limitrofe a 2 km)?
– Se si, da quanto tempo devo essere residente a casa sua per poter inoltrare la domanda per il congedo straordinario?
– Solitamente quali sono i tempi tecnici per ottenere una risposta dall’invio della domanda?
Nell’attesa di una sua risposta, porgo i miei distinti saluti.

Permessi legge 104 e congedo straordinario retribuito

I permessi legge 104 possono essere fruiti indistintamente da qualsiasi familiare e, quindi, potrebbe richiedere i benefici legati alla legge 104 per i permessi mensili che non richiedono per la fruizione un ordine di priorità familiare.
Per fruire dei permessi legge 104 non è necessaria la residenza in casa con il familiare disabile che si assiste.
Per quanto riguarda, invece, il congedo straordinario retribuito esso rispetta, invece, un ordine di priorità familiare che scala solo in caso di mancanza, decesso o patologia Invalidante del titolare. Il diritto al congedo straordinario spetta nell’ordine ai seguenti familiari:
  1. il coniuge convivente
  2. il padre o la madre anche non convivente
  3. uno dei figli conviventi della persona
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile
  5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile

Essendo lei un nipote, parente di 3° grado, le spetterebbe il diritto al congedo straordinario solo nel caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di tutti gli altri familiari che precedono nell’ordine il parente e affine entro il terzo grado, ma essendo il figlio di sua zia ancora in vita e non disabile il diritto al congedo straordinario spetta di diritto a lui tanto più che convive con la madre.

In nessun caso suo cugino può rinunciare al suo diritto in suo favore poiché la legge 151 non permette la rinuncia al diritto.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]
“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.
Non si forniscono risposte in privato.”