Permessi legge 104/92 e congedo straordinario legge 151/2001, il quesito di un nostro lettore sulle differenze e sulla possibilità di ovviare al cambio di residenza per assistere il familiare con handicap grave.

Buongiorno, usufruisco della legge 104/92 per assistere mia madre affetta da handicap grave per serie patologie degenerative.  Premetto che abito e risiedo nello stesso comune in cui risiede mia madre.

Di recente mio padre, che convive con mia madre, è stato ricoverato per 10 giorni in ospedale ed io ho dovuto “convivere” con mia madre per assisterla in tutto. In questa circostanza ho usufruito dei tre giorni mensili  e avrei avuto bisogno di prendere anche parte del congedo straordinario (quello dei due anni), ma ciò non è stato possibile.

La Direzione del Personale ha diramato una informativa, nella quale si legge che può essere concesso nei casi di dimora temporanea o di residenza presso la persona disabile, precisando che la dimora temporanea è possibile solo se si risiede in un comune diverso da quello in cui risiede la persona disabile.

A questo proposito Le chiedo non è questa una incongruenza che stride con lo spirito della legge che è quello di venire incontro alle esigenza della persona disabile e di conseguenza alle esigenza della familiare che deve assisterla? Perché mi è stata concessa la legge 104 pur risiedendo nello stesso Comune di mia madre e per il congedo straordinario (affinché venga soddisfatto il requisito della convivenza) sono costretta a cambiare la mia residenza presso mia madre, venendo non solo a gravare fiscalmente sul bilancio dei miei genitori, ma andando io stessa  a pagare l’IMU sulla prima casa di mia proprietà?

E’ possibile superare in qualche modo questo ostacolo?

Resto in attesa di un suo cortese cenno di riscontro e La ringrazio anticipatamente.

Prima di rispondere, esaminiamo la differenza tra permessi legge 104, congedo straordinario legge 151 e la dimora temporanea.

Congedo straordinario legge 151/2001 e obbligo di residenza

Per assistere un familiare con disabilità grave, è concesso al lavoratore di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 18 ore al mese per assistere familiari con handicap in condizione di gravità.

E’ concesso oltre ai permessi legge 104 retributivi anche il congedo straordinario per massimo due anni, sul congedo straordinario vige il diritto di priorità. Per maggiori informazioni consigliamo di leggere l’articolo: Congedo straordinario e diritto di priorità per assistere il familiare con legge 104

Nel congedo straordinario legge 151, il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 art. 46 e 47.

Valida anche la coabitazione nel medesimo stabile sia pure in interni diversi, perchè non pregiudica in alcun modo l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile. Il concetto di “convivenza”, pertanto, non viene più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste, hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi.

Permessi legge 104/92 e obbligo di residenza

Le disposizioni del D.Lgs 119/2011, in attuazione dell’art. 23, comma 1, della legge 183 del 4 novembre 2010, hanno apportato modifiche all’art.33 della Legge 104/92.

La novità prevede che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere il familiare in condizione di grave disabilità, residente in un comune differente dal proprio e comunque ad una distanza stradale superiore a 150 km, debba attestare l’effettivo raggiungimento del familiare con disabilità, al quale presta assistenza, e quindi il suo luogo di residenza.

Il Decreto Legislativo 119/2011 riporta “idonea documentazione o titolo di viaggio”.

Per maggiori informazioni, consigliamo di leggere: Permessi legge 104, vi è l’obbligo di residenza o basta il domicilio?

Che cos’è la dimora temporanea

Il registro della popolazione temporanea è un particolare tipo di registro che permette, a chi non ha ancora deciso di stabilirsi definitivamente, di segnalare la propria situazione al Comune in cui ha fissato temporaneamente la propria dimora.

La dimora temporanea è infatti la permanenza in un luogo, solo per un certo periodo di tempo, per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.

Questo tipo di richiesta serve per evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli l’interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza.

Chi può farne richiesta

L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da (articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223):

  • cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi;
  • cittadini extracomunitari residenti all’estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi;
    cittadini dell’Unione europea, residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.

Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

L’iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati, questi devono infatti essere richiesti al Comune di effettiva residenza.

Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro.

L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio, dopo i necessari accertamenti, come previsto dall’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223. Può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.

Conclusione

Come sopra descritto non è possibile chiedere la dimora temporanea se si abita nello stesso comune della persona disabile.

La legge sul requisito di convivenza in riferimento al congedo straordinario legge 151, obbliga il requisito di convivenza con il familiare con grave handicap, ammette anche la coabitazione e la dimora temporanea, ove possibile. Che io sappia non c’è nessun modo per ovviare alla mancata residenza.

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