Permessi legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Salve e scusi il disturbo, le spiego in breve la mia situazione:
Sono un poliziotto e assisto mia nonna convivente con me e per 5 anni ho usufrito dei 3 giorni di 104. Ora facendo la domanda di rinnovo annua al nuovo dirigente mi viene rigettata in quanto negli anni precedenti non ho portato documentazione di viaggio per assistenza a disabile oltre 150 km. Il disguido nasce dal fatto che io non sapevo che noi poliziotti avevamo l’obbligo di avere la residenza nel posto di lavoro e nessuno mai in 19 anni di servizio me lo ha mai fatto notare e tanto meno mi ha mai richiesto nessun titolo di viaggio. Preciso che io e mia nonna siamo entrabi residenti anagraficamente in umbria ed io lavoro a Firenze. La domanda è questa, può il datore di lavoro negarmi i permessi futuri visto che i presupposti per l’assistenza non sono cambiati con tale motivazione?.
Anticipatamente ringrazio.

Risposta

La circolare Inps n.

32 del 6 marzo 2012 (punto 4) e nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012 (punto 5) viene chiarito che il lavoratore, sostanzialmente, ha ora l’onere di provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione del permesso Legge 104/92, presso la residenza del familiare al quale presta assistenza.

L’attestazione, come meglio chiarito, nella circolare della Funzione Pubblica, n. 1/2012 sarà il pedaggio autostradale, il biglietto del mezzo utilizzato per lo spostamento, oppure dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata eventualmente accompagnata.

L’adeguatezza della documentazione, si legge nella circolare, dovrà essere valutata dall’amministrazione di appartenenza.

Le circolari INPS (32/2012 e 53/2008), avvertono che qualora il lavoratore non riesca a produrre idonea attestazione, l’assenza non potrà essere giustificata come permessi legge 104/92.

Obbligo di residenza

La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012 chiarisce che la disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente e della persona in situazione di handicap grave.

Il presupposto per l’applicazione della norma è pertanto quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati. Considerato che la finalità della norma è quella di assicurare l’assistenza alle persone disabili, in base alla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”.

Il datore di lavoro può negare i permessi legge 104/92?

Il datore di lavoro non dovrebbe negare la fruizione dei permessi legge 104 se sussiste il diritto di fruizione, tale diritto potrebbe venire meno per documentazione non idonea alla fruizione.

Il datore di lavoro pubblico o privato, ricevuta l’istanza di fruizione all’agevolazione da parte del dipendente interessato, deve verificare l’adeguatezza, la correttezza della documentazione e la ricorrenza dei presupposti legittimanti la concessione e, in base alle risultanze, concede o meno i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge n. 104 del 1992.

Dovrebbe chiedere chiarimenti all’ente, la motivazione esatta di tale diniego.

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