Riguardo al pagamento dei permessi non goduti al 30 giugno 2017, può dirmi la norma di riferimento per leggerla? C’entra il tipo di ccnl ? Ed è obbligatorio per il datore di lavoro pagare queste ore?

Grazie mille in anticipo.

Vediamo cosa stabilisce la normativa sui permessi non goduti (ROL) e sull’obbligo del pagamento dal datore di lavoro.

Permessi – ROL

I permessi sono periodi di assenza dal lavoro retribuiti che possono essere fruiti a gruppi di ore. Il numero di ore di permesso maturato dipende dal contratto CCNL di riferimento.

Quindi, il lavoratore, in base al contratto di lavoro con cui è stato assunto, matura ogni mese un numero di ore di permesso (ROL) da utilizzare secondo le sue esigenze. I permessi sono periodi di assenze retribuite dal lavoro.

Maturazione

Ogni lavoratore, in base al contratto di lavoro con il quale è stato assunto, matura ogni mese in busta paga un numero di ore di permesso – ROL, da utilizzare in base alle proprie esigenze.

Se il lavoratore anche maturando i permessi non né usufruisce entro il 30 giugno dell’anno successivo, il datore di lavoro dovrà pagare in busta paga di giugno, i permessi non goduti.

Pagamento

I permessi maturati dal lavoratore, ma non goduti dallo stesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, devono essere pagati dal datore di lavoro.

I permessi di lavoro sono denominati ROL, e si differenziano dalle ferie.

A differenza delle ferie, che vengono monetizzate solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i permessi non goduti sono monetizzabili.

Il pagamento deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno di maturazione, secondo il livello di retribuzione previsto dal contratto di lavoro.

Permessi non goduti (ROL) e non indicati in busta paga, sono persi? | La Redazione risponde

Obbligo del datore di lavoro – sanzioni

I permessi non utilizzati entro l’anno in cui sono stati maturati decadono.

Tuttavia possono essere utilizzati fino alla scadenza del 30 giugno (dell’anno successivo). Entro tale data, se non utilizzati, devono essere pagati.

Spesso accade che, proprio a ridosso della scadenza, i datori di lavoro forzino i lavoratori a prendere i ROL  residui per evitare il pagamento.

Le nuove sanzioni del Collegato Lavoro al datore che non rispetta la normativa di lavoro, introducono un sistema progressivo, le sanzioni aumentano se le violazioni riguardano più lavoratori e se sono ripetute nel tempo.

Disciplina contributiva

L’INPS con la circolare 92/2011, ha pubblicato la disciplina della normativa da seguire. Nella circolare si evince che il termine di godimento dei permessi, può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale.

Nel caso in cui il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a goderli, generalmente è prevista la possibilità che gli venga erogata una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione.

Ai fini del versamento, i datori di lavoro dovranno sommare l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza.

Fonte: circolare Inps 92/2011

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