Permessi brevi e assenze ordinarie, una recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12095/2018, chiarisce importanti aspetti sulla base della disciplina del CCNL metalmeccanici. La Corte ha fornito spunti interpretativi sia sulla giustificazione delle assenze dal lavoro per brevi permessi, sia sulla rilevanza della recidiva ai fini del licenziamento disciplinare.

I chiarimenti della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, ha chiarito che i permessi brevi si differenziano dalle ordinarie assenze del lavoratore, poiché queste ultime devono essere giustificate dal dipendente a posteriori; al contrario, nel caso di brevi permessi, la verifica datoriale sulla ricorrenza di giustificati motivi e della compatibilità con le esigenze del servizio deve essere effettuata in via preventiva, ovvero quando il lavoratore richiede il permesso.

La vicenda

La vicenda ha avuto origine in quanto la Corte d’appello di L’Aquila, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato nel 2009 ad un lavoratore assunto con CCNL metalmeccanici. I giudici ordinano la reintegrazione nel posto di lavoro e condanna l’azienda al pagamento, in favore del dipendente licenziato, a titolo risarcitorio, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 16 marzo 2012, data di deposito del ricorso introduttivo, ribaltando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la domanda.

La società, avverso tale sentenza, ricorreva alla Corte di Cassazione.

Corretto il giudizio della Corte d’appello

La Corte di Cassazione, sulla base di tutti gli elementi esaminati, ha ritenuto che, correttamente, la Corte d’Appello avesse escluso la sussistenza di un addebito disciplinare contestato al dipendente, ovvero l’omessa giustificazione di un’assenza per godere di un permesso, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro.

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