Per il lavoratore dipendente che ha la necessità di assistere un familiare disabile, il legislatore riconosce il diritto a godere dei c.d. permessi 104. In sostanza il dipendente ha il diritto a chiedere di assentarsi dal lavoro senza perdere, per quei giorni di assenza, il diritto alla retribuzione.

Quindi, i permessi 104 sono regolarmente retribuiti.

Lo stesso legislatore individua espressamente chi può chiedere questi permessi. In dettaglio, possono chiederli:

  • i genitori, anche adottivi o affidatari
  • il coniuge
  • la parte dell’unione civile
  • il convivente di fatto
  • i parenti o agli affini entro il secondo grado.

Ne possono godere anche i parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Può chiedere i permessi 104 anche il disabile lavoratore per se stesso.

Fruibilità in giorni o ore

Il soggetto interessato ad averli deve presentare domanda permessi 104 all’INPS. L’istituto dopo aver fatto tutte le verifiche del caso concede autorizzazione. E’ solo da quel momento che il lavoratore può ritenersi “abilitato” a chiederli all’azienda (la domanda all’INPS è da presentarsi una sola volta e non ogni volta che si chiede all’azienda l’assenza dal lavoro).

Una delle recenti novità, ricordiamo, è l’eliminazione della figura del referente unico.

Detto ciò, una volta ricevuta l’autorizzazione permessi 104 il lavoratore può scegliere di goderne in ore o giorni a seconda dei casi.

Ad esempio, se a chiedere i permessi 104 è il lavoratore disabile per se stesso, questi può scegliere tra:

  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore
  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono beneficiare, invece, in alternativa di:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore
  • prolungamento del congedo parentale
  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.

I permessi 104 e le ferie

La scelta delle ore o dei giorni in cui godere dei permessi 104 è lasciata alla discrezionalità del lavoratore.

Inoltre, i permessi NON incidono sulla retribuzione e valgono ai fini pensionistici. Altra cosa fondamentale è che essi non hanno alcuna conseguenza nemmeno sui giorni di ferie spettanti per contratto al lavoratore.

Questo significa che se in un mese il lavoratore chiede e godere di tre giorni di permessi 104 ciò non incide sulla maturazione dei giorni di ferie per quel mese.

Se poi il datore di lavoro programma ferie per il lavoratore, quest’ultimo può in quei giorni di ferie chiedere comunque permessi 104. In tale ipotesi, il datore di lavoro deve ricollocare in un altro periodo il giorno di ferie.