Salve,

vorrei sapere se i 3 giorni mensili di Legge 104 ed il Congedo Straordinario Legge 151 hanno qualche incidenza sul TFR e sui contributi versati ai fini pensionistici.

Grazie.
Le assenze legate ai permessi 104 e al congedo straordinario retribuito possono avere conseguente differenti su tredicesima, TFR e ferie, invece gli effetti sulla pensione sono identici.

Permessi legge 104: TFR e pensione

I permessi legge 104 sono permessi retribuiti per i quali l’INPS riconosce un’indennità (che è anticipata dal datore di lavoro). Il lavoratore che fruisce dei permessi 104, quindi, ha una retribuzione intera a fine mese.

Ai fini pensionistici i permessi sono coperti da contribuzione figurativa e, quindi, il lavoratore che ne fruisce non ha alcun effetto sulla pensione che sarà calcolata anche sui contributi figurativi per i permessi legge 104 mensili.

Per quel che riguarda il TFR, esso non subisce variazioni se il lavoratore durante il mese fruisce dei 3 giorni di permesso. I 3 giorni di permesso, infatti, non incidono su TFR ma neanche sulla maturazione di ferie e tredicesima. Nel mese in cui si fruisce di ferie, tra l’altro, non vanno riproporzionati neanche i giorni di permesso spettanti e a precisarlo è lo stesso Ministero del lavoro: ferie e permessi 104 sono due istituti distinti e, di conseguenza, non incidono uno sull’altro.

TFR e tredicesima neanche vanno riproporzionati in base al permessi mensili fruiti.

Lo stesso discorso, però, non vale per il congedo straordinario retribuito.

Congedo straordinario: pensione e TFR

L’indennità percepita per il congedo straordinario retribuito legge 151/2001, invece, si basa sull’ultima retribuizione percepita nel mese precedente il congedo. Il lavoro con il congedo straordinario risulta essere sospeso ed il periodo è coperto da contribuzione figurativa valida sia al diritto che alla misura della pensione.

Essendo, però, il rapporto di lavoro sospeso durante la fruizione del congedo, quel periodo non da diritto alla maturazione di tredicesima, ferie e TFR.

Il dipendente conserva il posto di lavoro e la mansione svolta prima del congedo ma non ha diritto alla maturazione di quanto spetta svolgendo il proprio lavoro.

Per il TFR vi è un noto messaggio dell’INPS che specifica proprio che il TFR non matura. Si tratta del messaggio 13013 del 2011.

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