Il decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73 del 2021) innalza, per l’anno 2021, al 9,5% la percentuale di compensazione IVA applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.

In questo modo si annulla l’efficacia del D.M. 10 febbraio 2021, che le aveva previste, invece, nella misura del:

  • 7,65% per bovini, compresi i bufali
  • 7,95% per gli animali vivi della specie suina.

Cessione bovini e suini: il regime delle percentuali di compensazione IVA

Come già abbiamo illustrato in qualche precedente articolo pubblicato sul tema nel nostro portale Investireoggi (vedi Cessione bovini e suini: percentuali compensazione IVA confermate per il 2021), per comprendere il funzionamento del meccanismo di compensazione IVA in commento, le citata percentuali servono a calcolare l’ammontare dell’IVA detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all’articolo 34 del dpr 633/72 (decreto IVA).

Per tale categoria di contribuenti, infatti, l’IVA è applicata al cliente con l’aliquota prevista per il tipo di cessione effettuata e la detrazione dell’imposta (sugli acquisti) è determinata in misura pari alle menzionate misure di compensazione (applicate all’ammontare imponibile delle cessioni).

Esempio:

Si supponga che la cessione di suini avvenga ad un importo di 10.000 euro + IVA. Per tali cessioni l’aliquota IVA prevista è del 10% (tabella A, parte III allegata al dpr 633/1972). Pertanto, in questo caso l’acquirente pagherà all’allevatore l’importo di 10.000 + IVA 10% (ossia 10.000 euro + 1.000 euro = 11.000 euro).

L’IVA detraibile per l’allevatore sarà data applicando all’imponibile (11.000) la percentuale di compensazione del 7,65%. Quindi:

  • IVA detraibile = (11.000 x 7,65%) = 841,50
  • IVA dovuta dall’allevatore in sede di liquidazione = (1.000 – 841,50) = 158,50

Come si può notare, dunque, per chi applica questo regime, dunque, l’IVA assolta sugli acquisti non rileva ai fini della liquidazione periodica, ma ciò che rileva è la citata percentuale di compensazione.

Cessioni di bovini e suini: percentuali di compensazione IVA nel tempo

La Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha previsto che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle suddette specie potessero essere elevate, per ciascuna delle suddette annualità in misura non superiore:

  • al 7,7% per le e cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo
  • all’8% per le cessioni di animali vivi della specie suina.

La legge di bilancio 2021 ha confermato tale possibilità anche per l’anno 2021.

Percentuali di compensazione IVA 2021 per cessione di bovini e suini

Il D.M. 10 febbraio 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 di giovedì 25 marzo 2021) aveva, poi, confermato, anche per quest’anno d’imposta 2021, le percentuali di compensazione IVA (previste con il D.M. 26 gennaio 2016), le quali, dunque, avrebbero dovuto rimanere ferme al:

  • 7,65% per bovini, compresi i bufali
  • 7,95% per gli animali vivi della specie suina.

Ora il decreto Sostegni bis (art. 68), interviene, unificando, al 9,5% la percentuale di compensazione IVA sia per la cessione di bovini sia di suini, annullando, di fatto, l’efficacia del citato D.M. del 10 febbraio 2021.

In virtù di tale disposizione, occorre ora considerare la circostanza che alcuni allevatori avrebbero già potuto tener conto, nelle liquidazioni periodiche IVA effettuate nei mesi precedenti, delle precedenti percentuali di compensazione. Quindi, bisogna capire come ottenere il recupero dell’IVA versata in misura superiore.

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