L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 418 del 29 settembre 2020: “Bonus facciate interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019)”, fornisce utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus facciate, in particolare al requisito della visibilità degli interventi. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante vuole realizzare un sistema di isolamento termico esterno (cappotto) su una villa singola di sua proprietà, posta in zona B, dotata di cortile esclusivo a cui si accede da strada privata.

L’opera verrà realizzata su una superficie perimetrali estera all’abitazione, ma senza l’affaccio sulla strada.

Per tale motivo, l’istante chiede all’agenzia delle entrate se sia possibile beneficiare del bonus facciate, introdotto dalla Legge n. 160 del 2019.

Bonus facciate, necessaria la visibilità degli interventi

Le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus sono individuate dai commi da 219 a 221 del citato articolo 1 della legge di Bilancio 2020.

I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione sono stati forniti con la circolare n. 2 /E del 14 febbraio 2020.

Come chiarito nella stessa circolare, la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano realizzati sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

La detrazione, dunque, non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’intervento che l’Istante si accinge ad effettuare sull’involucro esterno non rientri tra quelli agevolabili.

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