La Legge 104, dopo oltre 30 dalla sua introduzione, non ha subito aggiornamenti sostanziali; ma nel corso degli anni (soprattutto in quelli recenti) alcune sentenze hanno permesso di sciogliere grossi dilemmi o comunque di fornire utili chiarimenti in merito al sostegno in argomento.

In particolare, grazie ad una sentenza della corte di cassazione di qualche anno fa, è stato stabilito e chiarito un principio fondamentale per tutti i soggetti che fruiscono della legge 104; stiamo parlando della possibilità di chiedere il trasferimento in un luogo di lavoro più vicino a quello in cui soggiorna il parente disabile.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Legge 104, quali sono i diritti di chi al percepisce?

Prima di passare alla disamina delle motivazioni della sentenza della corte di cassazione sopra citata, che ha chiarito una volta per tutte la questione della scelta del luogo di lavoro da parte dei lavoratori che fruiscono della legge 104, facciamo un breve riepilogo delle agevolazioni ad essi spettanti.

Innanzitutto, con la legge 104, ai lavoratori disabili o con familiari disabili vengono riconosciuti dei permessi retribuiti. In particolare, ad essi spettano in alternativa:

  • permessi orari retribuiti;
  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale.

Il permesso riconosciuti variano in base anche ad altre specifiche situazioni, ad esempio se il disabile sia il coniuge o altro parente, o in base all’età del figlio disabile.

Infine, oltre ai benefici relativi al lavoro, ce ne sono degli altri di tipo fiscale, come ad esempio le agevolazioni per l’acquisto di dispositivi sanitari e tecnologici indispensabili o utili al fine di gestire la disabilità, l’esenzione del bollo auto ecc.

Le sentenze che sciolgono i dubbi e confermano i diritti

Come già detto in apertura, negli ultimi anni sono intervenute alcune sentenze che hanno permesso di sciogliere alcuni dubbi relativi alla Legge 104.

In particolare, una recente sentenza della corte di cassazione ha stabilito che il soggetto che beneficia della legge 104 può richiedere di non essere trasferito (se lo stabilisce il proprio datore di lavoro per esigenze operative) e può scegliere la sede di lavoro più vicina alle sue esigenze.

Questo principio, ad ogni modo, non è assoluto. In alcune circostanze, infatti, il datore può impedire l’accoglimento di tale richiesta se dimostra che il trasferimento è obbligato da esigenze operative.

Non solo, secondo gli ermellini, la scelta del luogo di lavoro più vicina al domicilio del familiare disabile è più che altro di un diritto del lavoratore; diritto che può essere esercitato non per forza all’atto dell’assunzione, ma anche in un secondo momento, presentando una successiva domanda di trasferimento.

 

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