Da quest’anno è entrata in vigore la nuova legge che disciplina i riscatti contributivi ai fini pensionistici. A tutti coloro che mancano dei periodi di contribuzione, causa inoccupazione o perdita di lavoro, è data la possibilità di riscattare fino a 5 anni di contributi, anche non continuativi, a valere sia per il diritto che per la misura della pensione anticipata o di vecchiaia. Possibilità che è concessa a tutti gli assicurati che si apprestano ad andare in pensione fino al 31 dicembre 2021.

Più precisamente, la circolare Inps n. 106 del 25 luglio 2019 che recepisce il D.L n.4 del 28 gennaio 2019 disciplina le modalità e i requisiti necessari per gli aventi diritto al riscatto dei contributi mancanti fino a 5 anni a domanda dell’interessato.

Sono tuttavia esclusi dalla possibilità di riscatto gli assicurati che hanno lavorato prima del 1996, il che preclude la strada a tutti coloro che stanno per andare in pensione anticipata o di vecchiaia. Non, invece, a coloro che ci andranno più avanti, cioè i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995.

 I requisiti

La facoltà di riscatto – precisa la circolare Inps – è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. È però richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Riscatto solo dopo il 1995

A tal fine – precisa l’Inps nella circolare – si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 in esame, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Discriminazione fra chi ha lavorato prima del 31 dicembre 1995 e chi no

E’ evidente che la data spartiacque del 31 dicembre 1995 penalizza molti lavoratori che vorrebbero riscattare contributi per andare in pensione, ma non possono. Non vi sono spiegazioni a tale discriminazione, a differenza di altri tipi di riscatto contributivo (laurea, servizio militare, ecc.). Tuttavia, è probabile che il legislatore abbia voluto agevolare i riscatti contributivi per il solo periodo di calcolo nel sistema contributivo. Certo la legge suscettibile di revisione, poiché crea discriminazione fra chi magari ha lavorato anche solo per una settimana prima del 1996 e poi ha proseguito la sua carriera lavorativa successivamente e chi invece non ha mai lavorato prima del 1996. Ciò penalizza il contribuente che si vede negato il diritto a riscattare periodi di contribuzione comunque successivi al 31 dicembre 1995. Indubbiamente ci potrebbero essere anche risvolti di illegittimità anche sotto il profilo costituzionale e non è escluso che il legislatore possa apportare correzioni in futuro sotto questo aspetto.