Aumentano i periodi riscattabili non coperti da contributi ai fini pensionistici. Dal prossimo anno sarà possibile riscattare fino a 10 anni di contributi, anziché 5 come previsto dal D.L. n.4 del 28 gennaio 2019 collegato all’istituzione di quota 100 per i pensionamenti anticipati.

Lo prevede un emendamento alla legge di bilancio in esame al Senato che concede la possibilità di riscattare fino a 10 anni di contributi ai fini pensionistici per tutti coloro che non hanno anzianità contributiva prima del 1996 e sono in regime contributivo.

In sostanza, per usufruire del beneficio, non bisogna aver lavorato nei periodi antecedenti il ’96. La modifica dovrà tornare all’esame della Camera dove, però, visti i tempi stretti di approvazione della manovra finanziaria 2020, non si prevedono cambiamenti.

Cosa prevede la legge sui riscatti

Come previsto dalla legge (D.L. n.4 del 28 gennaio 2019), da quest’anno è possibile riscattare a titolo oneroso i periodi non coperti da contribuzione fino a 5 anni (che diventeranno 10 dal prossimo anno). La possibilità riservata all’assicurato è consentita in via del tutto sperimentale per tre anni, cioè fino al 2021, per coprire i costi dei periodi vuoti che spesso compaiono nell’estratto conto previdenziale. Tali periodi, se riscattati, saranno poi utili per la pensione. La possibilità di riscattare i periodi contributivi è specificata dalla circolare Inps n. 106 del 25 luglio 2019 ed è data fino ad un massimo di 5 anni a partire dal 1 gennaio 1996. Ciò vale sia per l’assicurazione generale obbligatoria (IVS) dei lavoratori dipendenti, sia per la gestione dei lavoratori autonomi e appartenenti alla gestione separata. Il riscatto, così come verrà calcolato dall’Inps, potrà essere fatto versando i contributi previdenziali in unica soluzione o a rate mensili (massimo 120).

I periodi riscattabili sono:

  • lavoro all’estero;
  • corso di laurea;
  • corsi per diploma universitario, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca; periodi di aspettativa non retribuita per assistenza e cura dei disabili, sino a un massimo di 5 anni;
  • congedo per gravi motivi familiari, sino a un massimo di 2 anni;
  • congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, sino a un massimo di 5 anni;
  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, sino a un massimo di 3 anni;
  • formazione professionale, studio e ricerca e inserimento nel mercato del lavoro;
  • intervalli tra lavori discontinui, stagionali o temporanei;
  • intervalli tra lavori part-time;
  • servizio civile universale, se non coperto da contribuzione.

Requisiti necessari

Per accedere alla procedura di riscatto, a domanda dell’interessato, è necessario che il lavoratore sia iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione separata.

Non bisogna essere pensionati e non bisogna aver versato contributi prima del 31 dicembre 1995.

Il riscatto della laurea

Con l’entrata in vigore della legge n. 26/2019, recepita nella circolare Inps n.106, è stato abolito il limite di età dei 45 anni per poter accedere alle modalità di riscatto dei corsi universitari nel sistema contributivo. Per effetto della modifica di cui sopra – spiega l’Inps – a decorrere dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge n. 26/2019, si potrà accedere alla facoltà di riscatto della laurea indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda, sempre che siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti. Resta in particolare confermato che le modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi universitari di studi di cui al D.lgs n. 184/1997 si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.