Nuovo anno, nuove disposizioni da parte dell’Inps in tema di pensioni e conguagli. A partire da gennaio 2021, così come a febbraio 2021, alcuni potrebbero vedere il proprio assegno pensionistico mensile scendere, per via della rivalutazione dei trattamenti previdenziali.

La circolare Inps

Il 18 dicembre l’Inps ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2021.

Le nuove disposizioni dell’Istituto (contenute nella circolare 148/2020) rimandavano al decreto 16 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre 2020, recante la “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché valore della percentuale di variazione – anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2019”.

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, come unico trattamento, memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Le prestazioni escluse sono:

  • prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP);
  • pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST);
  • indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM);
  • prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV);
  • pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice;
  • prestazioni di accompagnamento a pensione, che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.

A questi vanno aggiunte poi le “pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016”.

Come funziona il conguaglio

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.

448, è riconosciuta:

  • per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
  • per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

I valori definitivi dei trattamenti minimi pensionistici di lavoratori dipendenti e autonomi sono di 515,58 euro (6.702,54 euro importo annuo) per l’anno 2020 e 2021.

Va detto anche che, la rivalutazione definitiva delle pensioni non è attribuita in maniera uniforme a tutti, infatti, per i trattamenti oltre 4 volte il minimo scatta una decurtazione dell’adeguamento:

  • nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Pensioni, in arrivo i primi conguagli 2021

Come spiegato in un documento reso noto dalla Cisl, nel 2021, gli adeguamenti previsti verranno recuperati a partire da gennaio, con conguagli che vanno dai 13 ai 26 euro.

Gli importi degli assegni pensionistici, quindi, verranno decurtati della somma appena indicata già con i pagamenti di gennaio e febbraio. Va ricordato che, per far fronte all’emergenza Covid, le pensioni di gennaio e febbraio, come accaduto nei mesi scorsi da quando è scoppiata la pandemia, verranno erogate in anticipo. L’obiettivo è consentire a tutti i beneficiari di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento, evitando assembramenti e occasioni di contagio.

Nello specifico, le pensioni di gennaio verranno erogate a partire dal 28 dicembre e fino al 2 gennaio (seguendo un ordine alfabetico), mentre le pensioni di febbraio potranno essere riscosse dal 25 al 30 gennaio (sempre seguendo l’ordine alfabetico, indicato nel sito Inps).