Se ho la pensione di importo basso ho diritto all’integrazione al trattamento minimo? Quali sono i requisiti necessari che consentono di portare le somme spettanti a 515 euro mensili circa.

Integrazione al trattamento minimo: cos’è?

L’integrazione al trattamento minimo è un istituto introdotto dall’articolo 6 della Legge 638/1983 che tutela i pensionati, il cui assegno previdenziale non sia sufficiente a garantire una vita dignitosa.

Qualora l’importo sia al di sotto di un determinato importo fissato annualmente dalla legge il pensionato può avere diritto ad una integrazione.

Per l’anno 2021 l’integrazione al trattamento minimo eleva l’importo delle pensioni a 515,58 euro mensili per 13 mensilità.

Per avere diritto all’integrazione al trattamento minimo è necessario rispettare precisi requisiti reddituali.

Per i non coniugati è prevista l’integrazione al minimo in misura piena con redditi che non eccedono i 6.702,54 euro l’anno e in misura parziale per redditi compresi tra i 6.702,54 e i 13.405,08 euro annui.

In caso di pensionato coniugato l’integrazione al trattamento minimo spetta parzialmente se il reddito personale non eccede i 13.405,08 euro ed il reddito sommato a quello del coniuge non eccede i 26.810,16 euro.

Pensione, Integrazione al trattamento minimo: quali sono i limiti reddituali?

Se il soggetto non è coniugato, ovvero coniugato con persona legalmente separata, il limite reddituale definito in via previsionale per il 2021 per il diritto alla totale integrazione è pari a 6.702,54 euro.

Se la pensione ha decorrenza nell’anno 1994 l’integrazione è concessa a condizione che risultino soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

  • il beneficiario non superi i 13.405,08 euro di reddito individuale;
  • i redditi coniugali non superino 4 volte il trattamento minimo nell’anno di riferimento pari cioè per il 2021 a 26.810,16 euro.

Pensioni, integrazione al trattamento minimo: quali sono i redditi da tenere in considerazione?

I redditi che non vengono calcolati ai fini della determinazione del non superamento delle soglie sono:

  • la pensione da integrare al minimo,
  • il reddito della casa di abitazione,
  • il trattamento di fine rapporto ed i trattamenti assimilati,
  • i redditi esenti da Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni degli invalidi civili,
  • gli arretrati da lavoro soggetti a tassazione separata.