Governo e sindacati hanno aperto il tavolo del confronto sulla c.d riforma delle pensioni. L’obiettivo è quello di superare la legge Fornero per riallinearsi all’età pensionistica degli altri paesi UE.

Infatti, negli altri paesi UE l’età media per andare in pensione e di 63-64 anni contro i 67 anni previsti nel nostro ordinamento.

Si ragiona anche sulla possibilità di rendere strutturale la c.d. APE Sociale.

La riforma delle pensioni

Ora che è iniziato il confronto tra Governo e Sindacati sulla c.

d riforma delle pensioni, si capirà con precisione quali sono le intenzioni dell’Esecutivo e soprattutto quante sono le risorse destinate alla riforma.

Prima di parlare di riforma, il punto cruciale è proprio questo. Infatti, ciò che è emerso dal 1° incontro con i Sindacati è che le risorse non sono elevate. Il problema delle risorse riguarda anche le misure che saranno in vigore per il prossimo anno. In primis quota 102 e l’allargamento della c.d. APE sociale per i lavori gravosi. Per tale ultima misura, l’estensione potrà contare su circa 600 milioni. Non certo sufficienti a coprire tutta la platea dei potenziali beneficiari.

Dunque, i soldi non basteranno per tutti: chi fa domanda prima esce subito, chi ci pensa aspetta.

APE Sociale. La misura diventerà strutturale?

Una degli aspetti analizzati durante la Riunione con il Governo sulla c.d riforma delle pensioni, riguarda la possibilità di rendere strutturale la c.d. APE sociale.

L’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

L’indennità APE sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l’ultimo dei quali con l’articolo 1, commi 339, lett. a) e b) e 340, legge 30 dicembre 2020, n. 178), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Indicazioni rinvenibili sul portale INPS.

La misura potrebbe diventare strutturale.