I professionisti non iscritti al Inps devono pagare i contributi anche se non hanno realizzato redditi. E’ questo un problema sorto ultimamente con lo scoppio della crisi a seguito dell’emergenza covid che ha costretto molti lavoratori a sospendere la loro attività.

Avvocati, Ingegneri, architetti, geometri, medici, infermieri e tutti i liberi professionisti si sono infatti trovati nel 2020 di fronte a un crollo dell’attività lavorativa. I lockdown e le restrizioni li hanno costretti a chiudere gli studi e a sospendere il lavoro per molto tempo.

I contributi dei liberi professionisti

In assenza di introiti, molti titolari di partita Iva iscritti alle rispettive Casse di previdenza non hanno più versato i contributi. In assenza di interventi legislativi ad hoc, questo non è regolare, nonostante le difficoltà del momento.

Le rispettive Casse, hanno infatti sollecitato e reclamato i versamenti dei loro iscritti, ma molti n on sono riusciti a pagare o lo stanno facendo in ritardo. Come ci si deve comportare in questo senso?

Sul punto, abbastanza controverso, è intervenuta spesso la Cassazione per fare chiarezza anche per evitare piogge di ricorsi contro le pretese delle Casse di previdenza. In sostanza, i supremi giudici, richiamano l’attenzione sul fatto che i contributi minimi sono dovuti indipendentemente dal reddito realizzato per il solo fatto di essere iscritti all’Albo o all’ordine professionale.

Cosa dice la Cassazione

Così, l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense piuttosto che a quella dei Geometri per esercitare l’attività impone anche il pagamento dei contributi minimi dovuti.

La Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento già espresso in passato dirimendo una controversi sorta fra alcuni geometri iscritti all’Albo che non intendevano versare i contributi per via del crollo del fatturato conseguente ad attività occasionale.

Più nello specifico, la Corte ribadisce l’autonomia statutaria degli ordini e albi professionali in materia sentenziando che

ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito”.

In sostanza si dà ragione all’Ente per la pretesa dei contributi dei professionisti. Ne deriva che per sospendere il versamento dei contributi previdenziali è necessaria la cancellazione dall’Albo o dall’Ordine, cosa che presuppone la cessazione dell’attività a tutti gli effetti.