La giustizia ci vede benissimo

Pensioni d’oro salve con la sentenza della Corte costituzionale, la n. 116 del 2013 che ha bocciato il prelievo introdotto dal decreto legge n. 98 del 2011, il contributo di solidarietà.

 Tassa pensioni d’oro: di cosa si tratta

 Volendo ricapitolare la questione, il decreto legge n. 98 del 2011, la prima manovra correttiva di luglio 2011, dell’ex Governo Berlusconi, aveva introdotto un prelievo, chiamandolo contributo di solidarietà sulle pensioni di manager e dipendenti pubblici con importo compreso tra i 90mila e i 200mila euro annui.

 In particolare l’articolo 18, comma 22 bis del decreto legge n. 98/2011, ha introdotto sulle pensioni d’oro di ex dipendenti pubblici titolari di un importo pensionistico superiore ai 90.000 euro. Nei dettagli il contributo di solidarietà può essere:

– del 5% sui trattamenti previdenziali compreso tra i 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui,

– del 10% sui trattamenti previdenziali superiori a 150 mila.

 Contributo solidarietà pensioni d’oro: la sentenza della Consulta

Ebbene con la sentenza 116/2013 depositata il 5 giugno scorso, la Corte costituzionale boccia il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro di 90mila euro. Ma non significa che per quelle più alte il contributo si applica. Sempre la Consulta a novembre scorso, con la sentenza n. 241 del 2012 aveva avuto modo di sottolineare che il prelievo sulle pensioni sopra i 15mila euro annui, rappresenta una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare. Il contributo è incostituzionale  perché, si legge nella sentenza, “è illegittimo, secondo la Consulta,  qualsiasi prelievo fiscale sugli assegni previdenziali, nemmeno se questi superano i 90mila euro lordi, come previsto dal decreto legge 98 del 2011, perché costituisce “un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini”. Un sentenza questa che fa discutere e accende le polemiche, soprattutto in un momento di grave crisi economica, in cui le pensioni minime sono ridotte all’osso e i dati che fornisce l’Inps sul futuro non sono certo rassicuranti, con un assegno pensionistico sempre più basso con il passare degli anni per tutti, dipendenti e lavoratori autonomi ( si veda il nostro articoloAssegno Inps sempre più basso. E’ l’effetto Fornero).

 Certo è chiaro: lo Stato non può tassare pensioni, anche se queste sono alte, per necessità di recuperare gettito. Le pensioni d’oro, benchè se ne dica, sono trattamenti previdenziali acquisiti legittimamente, diritti. L’intervento del legislatore potrebbe indirizzarsi invece nell’indicare un tetto massimo degli importi dei trattamenti previdenziali previsti nel nostro Paese, considerando il grave squilibrio che si crea.

Ticket illegittimo? Sì al rimborso

Cosa succede ora? Si apre la via dei rimborsi del contributo già applicato sulle pensioni, sotto forma di ritenuta nell’assegno previdenziali, in vigore dal 2011. Spetta così all’Erario trovare le risorse da rimborsare ai pensionati che hanno subito, illegittimamente secondo la Consulta, il prelievo introdotto dalla manovra estiva correttiva di luglio 2011. Dal punto di vista procedurale, con tutta probabilità il rimborso del contributo di solidarietà in questione avverrà in via automatica da parte dell’Inps e altri enti previdenziali che hanno trattenuto il ticket, senza necessità per i pensionati di produrre richiesta o ricorrere direttamente innanzi al giudice, ma si attendono in merito comunque istruzioni più dettagliate. 

[fumettoforumright]