Nuovo decreto, nuove disposizioni e altre circolari Inps da leggere. Il governo sta facendo letteralmente impazzire i contribuenti fra sospensioni, date di scadenza e rinvii di ogni tipo. Il caos per chi è titolare di pensioni è ormai totale.

Come già noto, i pensionati, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono comunicare all’Inps i redditi percepiti ai fini Irpef 2019. Questo perché non si possono cumulare pensioni con redditi da lavoro, salvo particolari eccezioni.

In base al D.lgs numero 503 del 1992, non si può più lavorare dopo che si è andati in pensione. Pena la sospensione della pensione stessa. Pertanto i pensionati dovranno dichiarare all’Inps se e quali redditi hanno percepito durante il 2019.

Scadenza dichiarazione redditi slitta al 10 dicembre

L’ultimo DPCM, il n. 157 del 2020 ha però fatto slittare i termini dal 30 novembre al 10 dicembre 2020. A ricordarlo è l’Inps con la circolare numero 4600 del 4 dicembre 2020 che invita i titolari di pensioni a dichiarare i redditi da lavoro autonomo relativi all’anno 2019.

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2019, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno erano tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2020 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2019) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503.

Ciò premesso, l’articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, rubricato “Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap”, prevede che il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi è prorogato al 10 dicembre 2020.

Pensioni: contribuenti esclusi dalla dichiarazione

L’Inps ricorda inoltre quali sono i soggetti che devono produrre apposita dichiarazione. Sono tuttavia esclusi dall’obbligo le seguenti categorie:

  • titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia, in quanto per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 tali pensioni sono
    interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, a prescindere dall’anzianità
    contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
  • titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, poiché dal primo gennaio 2009 tale pensione è completamente cumulabile con i redditi da lavoro, (articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
  • titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico
    dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per lo stesso motivo della categoria precedente come spiegato dalla circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2;
  • titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni come indicato dalla circolare n. 20 del 26 gennaio 2001.

Contribuenti tenuti alla dichiarazione

Sono invece tenuti a presentare la dichiarazione di redditi da lavoro autonomo 2019 i seguenti soggetti:

 

  • i titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno. In base all’articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503 del 1992, tali soggetti sono esclusi dal divieto di cumulo qualora nell’anno 2018 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.669,13 euro;
  • i pensionati i redditi sono totalmente cumulabili quando provengono da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private, sulla base dell’articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503 del 1992;
  • i pensionati che percepiscono indennità  per l’esercizio della funzione di giudice di pace, i gettoni di presenza degli
    amministratori locali, indennità legate a cariche pubbliche elettive, i redditi legati alle funzioni di giudice onorario aggregato e giudice tributario e quelli dei sacerdoti in qualità di ex-insegnanti di religione.

Pensioni: come presentare la dichiarazione

I redditi dovranno essere dichiarati esclusivamente online autenticandosi al sito Inps seguendo la procedura prevista per la trasmissione del modello RED (Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”).

In alternativa ci si può avvalere dell’assistenza fornita dal Contect Center Inps.

I redditi andranno dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali per il lavoro autonomo e per quelli derivanti da reddito d’impresa. Per chi omette o si dimentica di trasmettere il modello RED è prevista una sanzione. Essa è pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione reddituale.