I contributi figurativi sono quei contributi accreditati gratuitamente dalla Stato in assenza di effettivi versamenti.

I contributi figurativi vengono accreditati in periodi in cui il lavoratore non può svolgere normale attività lavorativa. In tali periodi, infatti, viene meno l’obbligo del datore di lavoro  l’onere del versamento contributivo. Si tratta di periodi di malattia, maternità, disoccupazione, invalidità e cassa integrazione.

La legge prevede, per tali periodi, in modo da garantire comunque la coopertura assicurativa e il diritto alla pensione, l’accreditamento dei relativi contributi.

Questi periodi, quindi, anche se sono privi di una contribuzione effettiva versata, sono coperti sul piano pensionistico e sono utili sia ai fini che alla misura della pensione.

Contributi figurativi: cosa sono?

I contributi figurativi, quindi, sono un periodo di contributi fittizia che non sono versati nè dal datore di lavoro nè dal lavoratore stesso, di periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa.

I contributi figurativi possono essere versati in alcuni casi d’ufficio, in altri su domanda del lavoratore senza alcun costo. Per questo motivo sono diversi dai contributi da riscatto che sono a carico del lavoratore.

Fino al 2012 l’accredito di alcuni tipi di contributi figurativi avveniva dietro domanda dell’interessato mentre a partire dal 2013 l’accredito avviene automaticamente tranne per quelli in cui per l’Inps è impossibile disporre degli elementi di calcolo. Sio tratta di eventi che si collocano al di fuori di un periodo lavorativo, come ad esempio il servizio militare, malattia o maternità fuori di un rapporto di lavoro.

Limiti contributi figurativi

Il nostro ordinamento non prevede un limite massimo per i periodi di contributi figurativi accreditati. L’articolo 15 del Dlgs 503 del 1992, tuttavia, prevede che per i lavoratori che non hanno alcuna contribuzione accreditata entro il 31 dicembre 1992, per il solo diritto alla pensione anticipata, i periodi figurativi computabili non possono superare la soglia dei 5 anni.