Requisiti di accesso in aumento e nuova età pensionabile per donne e uomini dal 1 gennaio 2016. Tutto quello che c’è da sapere sulla pensione di vecchiaia e anticipata INPS, per donne e uomini, con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015.

Età pensionabile in aumento dal 2016

Il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

Ciò posto a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”- sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità. Vediamo in sintesi cosa cambia per l’età pensionabile dal 1gennaio 2016.

Pensione di vecchiaia: il requisito anagrafico

Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:

  • Anno 2016 e 2017 : 65 anni e 7 mesi
  • Anno 2018 e 2019: 66 anni e 7 mesi

Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata:

  • Anno 2016: 66 anni e 1 mese
  • Anno 2017: 66 anni e 1 mese
  • Anno 2018: 66 anni e 7 mesi
  • Dall’anno 2019: 66 anni e 7 mesi

Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O:

  • Anno 2016: 66 anni e 7 mese
  • Anno 2017: 66 anni e 7 mese
  • Anno 2018: 66 anni e 7 mesi
  • Dall’anno 2019: 66 anni e 7 mesi

Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

  • Anno 2016: 66 anni e 7 mese
  • Anno 2017: 66 anni e 7 mese
  • Anno 2018: 66 anni e 7 mesi
  • Dall’anno 2019: 66 anni e 7 mesi

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art.

24, comma 7, della legge n. 214 del 2011 (per la pensione di vecchiaia con una anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni) che, dal 1° gennaio 2016, è di 70 anni e 7 mesi. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.   APPROFONDISCI – Riforma pensioni: flessibilità età pensionabile delle donne  

Pensione anticipata: requisito contributivo

Per quanto riguarda l’accesso alla pensione anticipata si distingue: • Dal 2016 al 2018: per gli uomini 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane); per le donne 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) • Dal 2019 al 2020: 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) per gli uomini; 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) per le donne. In riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l’accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi.

Pensione di anzianità con il sistema delle “quote”

A decorrere dal 1° gennaio 2016, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità. Ciò posto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di: • un’anzianità contributiva di almeno 35 anni • se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi.

Rimane fermo il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.