Chi già percepisce una pensione diretta, una pensione anticipata o una di vecchiaia, può lavorare senza che il trattamento previdenziale venga ridotto? La risposta è sì poiché il divieto di cumulo tra lavoro e pensione  anche se esistono per quel che riguarda la pensione di reversibilità e l’assegno ordinario di invalidità.

Il pensionato che percepisce, quindi, una pensione diretta, può svolgere attività lavorativa ma se l’assegno è liquidato esclusivamente con il sistema contributivo,  il cumulo della pensione coi redditi da lavoro, il diritto alla pensione deve essere raggiunto con almeno 60 anni di età per le donne e almeno 65 per gli uomini o, in alternativa, con 40 anni di contributi o con la quota 96.

Per quel che riguarda i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con l’Ape sociale l’attività lavorativa deve, invece, cessare. Il lavoratore, in seguito, può rioccuparsi senza superare i seguenti limiti di reddito:

  • per il lavoro dipendente limite di 8mila euro l’anno
  • per il lavoro autonomo limite di 4800 euro annui.

Per quel che riguarda, invece, i titolari di pensione di reversibilità il divieto di cumulo è parziale: se il reddito del lavoratore è superiore a 3 volte il trattamento minimo l’assegno potrà essere tagliato tra il 25% e il 50% a meno che nel nucleo familiare non vi siano studenti, figli minori o inabili.

In ogni caso, per poter accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata, a prescindere dal regime, il rapporto di lavoro subordinato deve terminare (lo stesso divieto non vige per il lavoratore autonomo).

Per ricevere il trattamento è necessario che l’attività lavorativa dipendente cessi sino alla decorrenza della pensione. In poche parole serve una pausa lavorativa affinché la domanda di pensione venga accettata, dopodichè l’attività lavorativa può essere ripresa.