La pensione di reversibilità che si percepisce alla morte del coniuge a quale tassazione è soggetta? Si ricorda che le pensioni, così come tutti gli assegni ad esse equiparati, sono considerati come redditi da lavoro dipendente, così come stabilito dall’articolo 49, comma 2 del Tuir.

Sono esenti alcune prestazioni eccezionali, come ad esempio le pensioni di guerra, ma per tutte le altre prestazioni è prevista la tassazione cui sono soggetti i redditi fa lavoro dipendente.

La pensione di reversibilità, quindi, come tutte le altre prestazioni previdenziali, erogata ai parenti superstiti del defunto, costituendo reddito imponibile, sarà tassata come reddito da lavoro dipendente.

Non concorrono, invece, a formare reddito imponibile ai fini Irpef, le pensioni di reversibilità erogate ai superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, così come previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge 407 del 1998.

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