La pensione che spetta al coniuge del pensionato deceduto è condizionata proprio dai redditi del superstite. La pensione di reversibilità e quella indiretta, che di regola spetta per un importo pari al 60% della pensione percepita dal defunto solo  per redditi fino a determinate soglie.

Tanto più è elevato, infatti, il reddito personale del coniuge superstite, tanto la prestazione erogata dall’Inps si riduce: le soglie di abbattimento prevedono riduzioni del 25, del 40 e del 50% in presenza di redditi molto elevati.

La soglia limite fissata dall’Inps per il 2017 che permette di percepire la prestazione senza riduzione è pari a 19.573 euro annui.

  • Per redditi superiori a tale limite sono previsti dei tagli alla prestazione:
  • per redditi compresi tra 19.573 euro e 26.098 euro è previsto un taglio della prestazione del 25%:
  • per redditi compresi tra 26.098 euro e 32.622 euro annui il taglio previsto è del 40%;
  • per redditi superiori a 32.622 euro annui è previsto un taglio della prestazione pari al 50%.

Tagli pensione ai superstiti: quando non scattano?

Non sempre però scattano questi tagli: quando titolari della pensione sono figli, minori, studenti, inabili, anche se in concorso con il coniuge, i tagli non scattano poichè l’ordinamento garantisce la possibilità di cumulare per intero la pensione del defunto con i redditi personali.