Buonasera, volevo avere alcune risposte che, al momento, non ho ancora avuto né dal patronato né dall’ufficio Inps di competenza. Il 02 di aprile ho fatto domanda di pensionamento a partire dal 01 settembre 2019, tramite patronato, utilizzando l’opzione “quota 100”, avendo ampiamente maturato i requisiti al 31/12/2018 (avevo 42 anni di contributi e 62 anni di età).

Contestualmente ho presentato anche le dimissioni online al mio datore di lavoro. Il giorno 03 aprile, consultando il sito Inps, ho scoperto la reiezione della mia domanda. Ho poi ricevuto una lettera dall’Inps dove viene specificato:

“Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 02/04/2019, per il seguente motivo:

Alla data di presentazione della richiesta lei prestava attività come lavoratore dipendente e non ha ad oggi comunicato di aver cessato tale attività (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153).

Decorrenza teorica 04/2019 ma cesserà 31/08/2019 la domanda dovrà essere riproposta in prossimità della decorrenza”.

Ho consultato la legge a cui viene fatto riferimento, all’articolo 22 punto “c” viene affermato che si può presentare domanda di pensionamento solo dopo aver cessato di lavorare.

Se così è, sicuramente, si perde un mese di pensione, se poi la domanda non viene accettata, i mesi aumentano. Quindi un primo dubbio/quesito è relativo a questo punto.

Per seconda cosa mi chiedo con quale anticipo va presentata la domanda all’Inps perché questa non venga nuovamente respinta.

Un terzo quesito riguarda le dimissioni al datore di lavoro; la mia posizione richiede che dia un preavviso di quattro mesi, quindi, essendo non più revocabili dopo una settimana, qualunque cosa succeda (cade il governo, la legge quota 100 viene revocata/cambiata), io mi troverei senza lavoro e senza pensione.

A questo punto la scelta più razionale mi sembra quella di non dare le dimissioni e rinunciare alle mensilità previste (mi verranno trattenuti quattro mesi di stipendio) e aspettare l’esito della pratica Inps. La ringrazio.

Pensione Quota 100: quando inoltrare la domanda

I requisiti richiesti per accedere alla Quota 100 sono 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi; questi requisiti sono vincolanti.

Abbiamo esaminato come si calcola il requisito contributivo in quest’articolo: Come si calcola il requisito dei 38 anni.

Per avvalersi del pensionamento con Quota 100, bisogna attendere un periodo di tempo denominato “finestra”, che consiste in tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Inoltre, con la pensione Quota 100, non si può più lavorare, ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo che non eccedono i cinquemila euro l’anno.

Per rispondere al primo dubbio: lei prima di presentare domanda deve accertarsi di avere i requisiti giusti, quindi la cessazione di attività; la finestra dei tre mesi dalla maturazione dei requisiti nel suo caso è cristallizzata alla maturazione del diritto; il requisito dei 38 anni di cui 35 senza contributi figurativi per disoccupazione e malattia.

Secondo dubbio: speriamo che il governo non cada e comunque dobbiamo attenerci alla norma vigente. Anche se cade il Governo, la pensione Quota 100 è legge ed è valida per un triennio, dal 2019 al 2021.

Il terzo dubbio non l’ho capito, in quanto lei afferma di aver dato già le dimissioni on line al datore di lavoro contestualmente alla pratica Inps. Forse non ha presentato la lettera di preavviso dei 4 mesi? Comunque io le consiglio di eseguire l’esatta procedura e di riproporre la domanda il primo giorno utile dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se farà tutti i dovuti controlli la pratica di pensionamento andrà a buon fine.