Buongiorno,

attesa la normativa vigente (a prescindere dai possibili scenari futuri derivanti da nuove maggioranze e/o elezioni anticipate), le pongo un quesito:

Maturerò quota 100 il prossimo 26 aprile 2020 (62 anni di età e 40 anni e nove mesi di contributi in regime privato Inps). La decorrenza dell’assegno previdenziale è fissata, quindi, al 1° agosto 2020. Posso comunque lasciare il lavoro per dimissioni a decorrere dal 27 aprile o ho l’obbligo di lavorare fino al 31 luglio 2020? Ovviamente non percepirei indennità alcuna durante la decorrenza dei tre mesi di finestra ma il diritto alla pensione scatterebbe comunque?

Grazie.

Finestra di attesa settore privato

Parlando di una finestra di attesa di 3 mesi, evidentemente, lei è un lavoratore del settore privato.

Per i lavoratori del settore privato il decreto quota 100, numero 4 del 2019, prevede all’articolo 14, comma 5, quanto segue: “Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.”.

Come può leggere lei stesso, quindi, non vi è l’obbligo di continuare a lavorare una volta raggiunti i requisiti di pensionamento e si può, di conseguenza, presentare le proprie dimissioni anche a partire dal giorno successivo a quello del raggiungimento dei 38 anni di contributi richiesti per l’accesso fermo restando che nei 3 mesi di attesa per la decorrenza della pensione non si percepirà alcun reddito derivante da lavoro o da pensione.

Finestra di attesa pubblico impiego

Discorso diverso, invece, per i dipendenti del pubblico impiego per i quali nel decreto 4/2019 all’articolo 14, comma 6b prevede “i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi” e al comma 6c “la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

”.

Cosa cambia nel pubblico impiego? Pur non permanendo l’obbligo di lavoro nella finestra di attesa per la decorrenza della pensione, i dipendenti pubblici devono dare alla propria amministrazione un preavviso di 6 mesi prima delle dimissioni volontarie per l’accesso alla quota 100. Il dipendente pubblico, quindi, che non voglia lavorare nella finestra di attesa è costretto a presentare dimissioni 6 mesi prima del raggiungimento dei requisiti necessari all’accesso.

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