Buongiorno, ho 64 anni, dipendente comunale da dicembre 1981.
Ho inviato la domanda di pensione quota 100 il 31-01-2019 (giovedì) con contestuali dimissioni al datore di lavoro lo stesso giorno via mail; ho formalizzato la domanda di cessazione il giorno dopo (venerdì 01/02/2019) su modulo presso l’ufficio cessazione.
In base all’estratto previdenziale dell’INPS avrei maturato al 31 luglio 2019 i seguenti requisiti:
-anni 37 -7 mesi – gg 22 presso l’amministrazione
-anni 5- mesi- 1-gg 27 (l29 ricongiunzione)
Ho fatto anche la domanda per la liquidazione TFS.
La pensione dovrebbe decorrere dal 01 Agosto 2019.
A seguito l’ufficio mi ha comunicato che cesserò l’attività il 31 luglio 2019 per pensionamento quota 100.
Se vado sul sito dell’Inps “le mie domande” trovo che la domanda è in elaborazione.
Le chiedo gentilmente alcune cose:
Lo stato della domanda da “in elaborazione “dovrebbe cambiare o resta così fino alla pensione?
La pensione verrà pagata nello stesso mese di agosto o successivamente?
Quando mi sarà liquidata il TFS? 
La ringrazio in anticipo e saluto cordialmente.

Pensione Quota 100 e stato elaborazione pratica

Lo stato in elaborazione della domanda di pensionamento significa che l’Inps ha preso in carico l’istanza, e la sta elaborando.

I tempi di attesa potrebbero essere relativamente lunghi. Lo stato della pratica non sarà sempre “in lavorazione”, la domanda alla fine dell’elaborazione da parte dell’ente riporterà nel portale se è stata accolta o respinta.

Finestra mobile di 6 mesi

La pensione anticipata Quota 100 per i dipendenti pubblici decorre trascorsi sei mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti: 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi. Ad esempio: un lavoratore che ha maturato entrambi i requisiti il primo aprile del 2019 potrà andare in pensione dal primo ottobre.

TFS per i dipendenti statali

Il TFS per i dipendenti pubblici è corrisposto con diverse modalità in base all’importo che hanno maturato. La normativa stabilisce che il pagamento avvenga in un’unica soluzione se l’importo non supera i 50.000 euro, in due rate se l’importo da corrispondere è superiore a 50.000 e inferiore a 100.000 euro;  in tre rate se l’importo è superiore a 100.000 euro.

Questa non è l’unica novità, in quanto i dipendenti del pubblico impiego dovranno attendere per avere la loro tanto attesa buonuscita. Infatti, oltre alle tre modalità in base all’importo, è prevista anche una tempistica diversa:

  • in un tempo breve di 105 giorni per cessazione dal lavoro per inabilità;
  • 12 mesi per pensionamento d’ufficio;
  • 24 mesi per la cessazione del rapporto di lavoro nelle altre casistiche.

Se il pagamento del TFR o TFS viene erogato in ritardo, sono dovuti gli interessi di mora.

Anticipo TFS: le novità

Il Dlgs n. 4/2019 del 28 gennaio 2019, contiene la possibilità per i dipendenti pubblici di poter chiedere l’anticipo TFS o TFR fino a 45mila euro.

Il decreto prevede, che accedendo alla pensione in qualsiasi forma: quota 100, pensione anticipata, Opzione donna, pensione di vecchiaia, ecc., è possibile accedere alla richiesta di finanziamento per un tetto massimo di 45.000.

In riferimento al TFS, troverà tutte le informazioni in quest’articolo: Pensione Quota 100 con tempi più lunghi per TFR o TFS, una trappola