Pensione di invalidità: può accadere che l’Inps possa revocare l’invalidità dopo la sentenza del giudice, questo negli ultimi tempi accade sempre più spesso, tante le persone che si vedono revocare l’invalidità senza nemmeno capirne i motivi.

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Revoca della pensione di invalidità da parte dell’Inps dopo la sentenza del giudice

Può succedere che dopo pochi mesi del riconoscimento della sentenza del giudice, l’Inps decida di convocare nuovamente a visita l’invalido revocandogli la prestazione che gli era stata riconosciuta.

L’ente può mettere in discussione il decreto di omologa che attesta il grado di invalidità, attraverso verifiche straordinarie.

A tutelare gli invalidi è intervenuta la Corte di Cassazione, con due sentenze: la n. 383 del 1999 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, confermata dalla sentenza n. 16058 del 2008 della Cassazione Civile Sezione Lavoro.

Quest’ultima sentenza nasce da un ricorso di un invalido che si era visto riconosciuta la pensione di invalidità, concessagli da un accertamento giudiziale e poi revocata dall’INPS ingiustamente.

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Invalidità revocata: la sentenza

L’invalido si vedeva revocata la pensione d’invalidità perché il CTU nominato dall’ente, accoglieva parzialmente la domanda di riconoscimento, questi aveva diritto alla pensione ma dalla data peritale. L’invalido non accetta questa sentenza e si rivolge in Appello, lamentando che il CTU di primo grado, pur avendo accertato il medesimo complesso morboso da cui l’invalido era affetto al momento del riconoscimento (poi revocato) della prestazione di invalidità, aveva concluso fissando la decorrenza dalla data della visita peritale d’ufficio. Tale decisione era fortemente in contrasto con la dichiarazione dello stesso CTU che, convocato a chiarimenti, aveva precisato che le patologie erano le medesime presenti al momento del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità e che nessun miglioramento si era riscontrato dall’epoca del riconoscimento, ma un lieve peggioramento.

La Corte d’Appello rigetta il ricorso, di conseguenza l’invalido propone il ricorso in Cassazione.

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Pensione di invalidità: la Cassazione tutela le persone invalide

La Corte di Cassazione con la sentenza del 2008 si rifà alla sentenza delle Sezioni Unite n. 383 del 1999, nella quale viene enunciato: “il principio secondo cui, in materia di invalidità pensionabile, l’accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell’assicurato, pur non contenendo propriamente l’accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all’entrata in vigore della L. n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione riguardo a tale elemento continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata; con la conseguenza che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, cosicchè, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall’istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di soppressione, per verificare se effettivamente vi è stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato”.

Il Giudice accoglie il ricorso e fa delle precisazione sull’assegno triennale di invalidità in base a recenti sentenze della Corte di Cassazione.

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Assegno triennale d’invalidità

Molte le sentenze pronunciate in base a tali orientamenti, anche con specifico riferimento all’assegno triennale di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1.  In particolare:

•         La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4032 del 1999, ha affermato che: “l’assegno di invalidità per la durata di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione, deve essere confermato allorché, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, le condizioni del beneficiario siano rimaste immutate, non essendo più contestabile che quelle oggetto dell’accertamento giudiziario fossero tali da giustificare il trattamento previdenziale”;

•   La Corte di Cassazione, con la sentenza  n. 17659 del 2003: “In tema di assegno ordinario di invalidità, ed in relazione alla rilevanza attribuita dal R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, al recupero della capacità di guadagno da parte dell’assicurato, la mancata conferma, in sede di revisione di un assegno riconosciuto in via giudiziale (per essere venute meno le condizioni di legge) presuppone che la effettività del miglioramento, che non consente la ulteriore erogazione dell’assegno, sia frutto di una comparazione delle attuali condizioni di salute dell’assicurato, con quelle in precedenza accertate con sentenza passata in giudicato, non rilevando in contrario la circostanza che l’assegno abbia solo durata triennale, con possibilità di conferma, in sede di revisione, per un periodo di pari durata”.