Pensione e invalidità per i dipendenti pubblici, tre quesiti dei nostri lettori:

1) Buongiorno, ho 53 anni e lavoro da 30 anni come infermiera prima su turni poi solo mattina presso Asl. Nel 2016 riconosciuta invalidità e 104 per grave malattia (sclerosi multipla) è a revisione nel 2017 ho avuto 100% e legge 104. Ho chiesto al patronato eventuale pensione anticipata ma dicono che non si può. Cosa posso fare? Grazie Miriam

I dipendenti pubblici, a differenza di quelli del settore privato, non possono accedere all’anticipo della pensione di vecchiaia per invalidità superiore all’80% poiché questo beneficio è a loro precluso.

Anche se, si possedono tutti i requisiti, i dipendenti pubblici non possonno fare richiesta di questa tipologia di pensionamento.

Pensione: possibile alternativa con inabilità al lavoro

La pensione di inabilità lavorativa viene riconosciuta al lavoratore quanto non è più in grado di svolgere le mansioni lavorative per aggravamento del suo stato di salute. Il lavoratore sarà sottoposto ad una visita medica da parte dell’Inail, la denuncia dovrà essere fatta dal datore di lavoro. Il riconoscimento dell’inabilità lavorativa comporta per il lavoratore un beneficio previdenziale che consiste in un’anzianità contributiva come se avesse prestato quarantanni di servizio e avesse sessanta anni di età.

Invalidità civile e inabilità

2) Buon pomeriggio….la disturbo per chiederle…quanto segue:

Sono una ex dipendente statale,  sono andata in pensione per inabilità e nello stesso tempo.ho un riconoscimento di invalidità civile….prima al 100% e adesso all’80%….perché non mi spetta la pensione di invalidità????

La ringrazio  Maria

Sono cumulabili le prestazioni previdenziali riconosciute per invalidità civile e per inabilità al lavoro. In questi casi si ha diritto a entrambe le prestazioni.

Consigliamo di leggere il seguente articolo: Pensione invalidità e inabilità lavorativa, sono cumulabili?

Dipendente RAI e invalidità, settore pubblico o privato?

3) In relazione alle sue cortese collaborazioni nelle risposte ad INVESTIRE OGGI con gli argomenti relativi alla invalidità civile, le volevo chiedere cortesemente se essendo un lavoratore Rai – Radiotelevisione italiana ho diritto all’assegno ordinario di invalidità. Tenendo conto che sono invalido al 75% e un ricorso in atto.

Cordiali saluti 

Il terzo quesito è abbastanza complesso, la complessità è dovuta dal considerare i lavoratori della Rai Radiotelevisioe italiana come un ente pubblico o un ente privato?

Ho trovato molte contraddizioni su tale argomento.

Per poter rispondere è importante stabilire la natura del contratto lavorativo e dove collocarlo.

Mi rifaccio ad una sentenza della Cassazione del 2011, che richiama precedenti sentenza pronunciate a Sezione Unite del 2008 e del 2009 sulla assimilabilità di Rai ad un ente pubblico. Tale sentenza, riconosce che la Rai è:

regolata secondo il regime generale delle società per azioni”, ma, al tempo stesso, è “soggetta a una disciplina particolare per determinati aspetti ed a determinati fini, riguardanti anche la giurisdizione, chiaramente dettata da interessi di natura pubblica“.

Dipendenti pubblici: Cassazione, sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28329

2. La RAI – Radiotelevisione Italiana, anche se fortemente caratterizzata da peculiari aspetti e tuttora in mano pubblica, resta pur sempre una società per azioni. Deve quindi escludersi che possa applicarsi la riserva della giurisdizione del giudice amministrativo, “in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, di cui all’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, la RAI non essendo in alcun modo annoverabile tra le pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.
Riassumendo, non può ignorarsi che la riserva della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, ex art. 63 comma 4 d. lgs. n. 165 del 2001, presuppone la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppure contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni.

Conclusioni

Dopo questa panoramica, possiamo rispondere al nostro lettore, i dipendenti pubblici, come spesse volte esaminato, non possono percepire l’assegno di invalidità ma possono percepire l’assegno di inabilità lavorativa
L’assegno ordinario di invalidità “è una prestazione che può essere chiesta, ai sensi della legge 222/1984, solo dai lavoratori del settore privato o lavoratori autonomi. I lavoratori iscritti ai fondi di previdenza ex-inpdap hanno diritto alla pensione da inabilita’ assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro oppure alla pensione di inabilità regolata dalla stessa legge 222/1984“.
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