Scade il 31 marzo 2021 il termine per presentare domanda di pensione di inabilità causa amianto. O meglio, si tratta dell’istanza di verifica della condizioni per accedere alla speciale pensione di inabilità per gli ammalati da patologia asbesto-correlata di origine professionale.

Il diritto alla pensione di invalidità speciale da amianto è riconosciuto dal decreto legge numero 34 del 2019. Consente ai lavoratori o ex lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata di ottenere la pensione di inabilità a prescindere dall’età anagrafica. La malattia deve essere riconosciuta dall’Inail.

Pensione di inabilità per amianto

L’Inps, una volta accertati i requisiti, concederà la prestazione di cui alla legge numero 222 del 1984 (pensione di inabilità) ai lavoratori che hanno cessato l’attività. O che stiano ancora lavorando purché siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria. I lavoratori devono essere affetti da patologia asbesto-correlata accertata che abbiano contratto la malattia a causa dell’esposizione all’amianto documentata dall’Inail. Prima dell’entrata in vigore del decreto, l’inabilità era riconosciuta solo per alcune ipotesi di malattia, ma non per tutte.

Requisiti

Per ottenere la pensione di inabilità per amianto sono sufficienti 5 anni di contributi nell’arco dell’intera vita lavorativa. A prescindere dal fatto che tale contribuzione sia stata fatta nel quinquennio anteriore alla data della domanda. Come avviene per la richiesta delle altre pensione di inabilità.

Non è nemmeno necessario l’accertamento dell’assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa. Il beneficio è strutturale, non ha data di scadenza ma solo un vincolo di risorse annue. Risorse che, se insufficienti, potrebbero dar luogo ad uno slittamento della prima decorrenza utile della prestazione.

La domanda di pensione

Per ottenere la pensione di inabilità per amianto occorre presentare domanda tassativamente  entro il 31 marzo 2021 per coloro che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2020 e per chi li maturerà quest’anno.

L’Inps verificherà le condizioni e i requisiti dopo di che, una volta ottenuto il via libera, sarà possibile presentare la domanda di pensione vera e propria. Il meccanismo è simile a quello previsto per il conseguimento dell’Ape Sociale o per la pensione da lavori usuranti e precoci.

La domanda di verifica e di pensione potrà essere presentata contestualmente entro il 31 marzo 2021, senza dover eseguire la pratica in due differenti date. Se, quindi, si ha diritto alla prestazione, l’Inps provvederà alla liquidazione della pensione, altrimenti la respingerà. Il pagamento avverrà sulla disponibilità delle risorse possedute dall’Istituto e quindi, in caso di molte richieste, è possibile che ci saranno dei ritardi che terranno conto dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta.

La pensione da amianto

Per i lavoratori soggetti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail, con esposizione ultradecennale all’amianto, è prevista la rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5, ai fini del diritto e della misura della  pensione.

Per i lavoratori non soggetti alla predetta assicurazione con l’Inail, con esposizione di almeno dieci anni all’amianto,  il beneficio pensionistico si sostanzia nell’applicazione del coefficiente di 1,25 al periodo di esposizione per la sola determinazione dell’importo della pensione e non anche per la maturazione del diritto alla stessa.

Periodo di esposizione

In presenza di periodi di attività con esposizione all’amianto, in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria Inail, la pensione è calcolata in maniera diversa.

Al lavoratore esposto all’amianto per più di 10 anni, per lo svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail e, per meno di 10 anni, per lo svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione gestita dall’Inail, spetta:

  • la rivalutazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, del periodo di esposizione soggetto all’assicurazione gestita dall’Inail;
  • la rivalutazione per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura, del periodo di esposizione non soggetto all’assicurazione gestita dall’Inail.