Pensione inabilità lavorativa, quando ci si trasferisce all’Estero, l’Italia può continuare a pagarla? Analizziamo cosa prevede la normativa rispondendo ad un quesito di un nostro lettore molto complesso.

Pensione inabilità lavorativa: il Tribunale spagnolo condanna l’Italia al pagamento

Buongiorno, mi chiamo D., da anni vivo in Spagna (residente) nel 2014 ho sofferto 2 infarti, con il tempo sono andato peggiorando, trombosi, diabete, perdita di vista, ecc….. nel 2016 ho dovuto iniziare a lavorare ma non è stato possibile per la mia malattia, sono stato pagato per una assicurazione della ditta per più di 18 mesi, dopodiché sono passato sotto la seguridad sociale spagnola che ha continuato a pagarmi fino a che un tribunale medico mi ha riconosciuto una invalidità permanente, non potevo lavorare nel mio settore ma in altri si. Dopo un anno, mi rivolgo a un tribunale sociale, quest’ultimo  a gennaio 2019 mi riconosce una invalidità totale e assoluta 100%, condannando lo stato spagnolo a riconoscere i miei diritti da marzo 2017 per una percentuale del 30% e il restante a Italia!
Qua viene la domanda impossibile. Con il riconoscimento di un tribunale sociale spagnolo posso richiedere la pensione di inabilità spettante in Italia? Fra Italia e Spagna ho lavorato più di 20 anni!! Già usufruisco di una pensione di 400 € per incapacità temporale affinché non mi aggiornano la posizione, cosa voglio dire con questo, che quando mi hanno dato la pensione, che io non ho mai chiesto, rientravo nei parametri richiesti che sono uguali a Italia (ultimi 5 anni, 3 dei quali lavorati, ecc) chiedo a lei come posso muovermi e se ho qualche diritto? In attesa di una Sua risposta porgo i miei più distinti saluti.

Pensione inabilità e residenza all’Estero

La situazione è molto complessa, difficile anche trovare normative a supporto del caso specifico.

Mi rifaccio ad un messaggio Inps il numero 20996 del 2013.

Nel messaggio viene chiarito che le prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili, assegni sociali, pensioni di invalidità e inabilità lavorative, non possono essere esportate all’Estero.

Inoltre, chiarisce che se il lavoratore o pensionato si sposta all’Estero, queste saranno sospese per sei mesi, salvo che non sussistono gravi motivi opportunamente documentati (interventi, ricoveri, ecc.). Questo concetto è riportato anche nel Regolamento (CE) n. 883/2004.

Quindi, ripercorrendo il suo cammino burocratico, in virtù anche di una sentenza del Tribunale Spagnolo, il mio consiglio è quello di affidare la pratica ad un avvocato del lavoro qui in Italia, e capire cosa può fare per far valere i suoi diritti.

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