Al pensionato che trasferisce la propria residenza in Italia e opta per l’imposta sostitutiva al 7% non spetta il credito d’imposta per le ritenute subite sulla pensione di fonte estera. Questo perché,  per effetto dell’opzione per l’imposta al 7%, la pensione sostitutiva non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

 

In sintesi, è questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 559 del 24 novembre.

I pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia: la tassazione sostitutiva

La Legge n°145/2018, Legge di bilancio 2019, ha previsto uno specifico regime di tassazione per i redditi dei pensionati esteri che trasferiscono l loro residenza in Italia.

Tale novità è stata inserita con l’art.24-ter del DPR 917/86, TUIR.

 

In particolare, possono optare per la tassazione sostitutiva al 7%:

 

  • le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri,
  • che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

 

Il trasferimento può anche avvenire in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

 

Il trasferimento in Italia deve avvenire dopo almeno 5 anni che si è avuta la residenza all’estero. Dunque, possono scegliere la tassazione sostitutiva, le persone fisiche che:

  1.  non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
  2. trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (v. articolo 24-ter, comma 2, del TUIR).

Non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce. Infatti, l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero nei 5 anni precedenti.

 

Il trasferimento della residenza è definito mediante riferimento all’articolo 2, comma 2, del TUIR. Di conseguenza, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

L’opzione e la durata della tassazione sostitutiva

La tassazione sostitutiva si applica per tutti redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero.

 

I redditi da fonte estera o prodotti all’estero, assoggettabili all’imposta sostitutiva prevista dal nuovo articolo 24-ter del TUIR sono quelli individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del medesimo testo unico.

 

Tali indicazioni sono state ribadite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°8/E 2019.

 

L’opzione per l’imposta sostitutiva deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

 

L’opzione è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace (v. articolo 24-ter, commi 4 e 5, del TUIR).

Revoca o cessazione dell’opzione

Il comma 7 del nuovo articolo 24-ter del TUIR disciplina la revoca dell’opzione nonché la cessazione degli effetti di quest’ultima stabilendo che:

 

  • l’opzione è revocabile dal contribuente;
  • nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodottinei periodi d’imposta precedenti;
  • gli effetti dell’opzione cessano laddove sia accertata l’insussistenza deirequisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
  • la revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

La tassazione per le pensioni estere dei neo residenti in Italia: la risposta n° 559/E

Proprio sulla tassazione sostitutiva,  con la risposta n°559/E del 24 novembre, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il caso specifico di un pensionato che dal Lussemburgo, intende trasferire la propria residenza Italia.

 

Da qui, ha chiesto all’Agenzia delle entrate:

 

  • l’applicabilità della sopra esaminata imposta sostitutiva al suo caso specifico  ossia ai redditi conseguiti all’estero nonchè
  • l’eventuale applicazione del credito d’imposta per le ritenute fiscali subite in Lussemburgo sulla pensione erogata dallo stesso Stato estero.

 

L’Istante ha fatto presente, inoltre, di aver maturato anche il diritto alla pensione Inps.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

In primis l’Agenzia delle entrate  ribadisce che:

 

  • possono essere soggetti ad imposta sostituiva,  in quanto redditi prodotti all’estero, anche le pensioni corrisposte da soggetti esteri;
  • restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti  trasferiti in Italia che abbiano optato per il regime fiscale in esame.

 

Da qui,

sulla base della Convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,

viene fornita una risposta alla corretta tassazione in riferimento:

 

  • ai redditi di fonte estera nel complesso percepiti;
  • alla pensione estera erogata dal Lussemburgo;
  • alla pensione erogata dall’Inps (può essere oggetto di imposta sostitutiva?).

 

In ordine,

  1. è ammessa l’applicazione dell’imposta sostituiva al 7% per i redditi di fonte estera;
  2. nel caso specifico della pensione estera non sarà  beneficiare del credito d’imposta estero ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

Il motivo è semplice; per effetto dell’opzione per l’imposta sostitutiva il reddito in esame sarà soggetto ad imposta sostitutiva non concorrerà alla formazione del reddito complessivo (cfr. circolare del 17 luglio 2020, n. 21/E e circolare del 5 marzo 2015, n. 9/E).

 

Infine, ai redditi erogati dall’INPS, invece, non si applica l’articolo 24-ter del TUIR, in quanto i redditi di fonte italiana sono soggetti a  tassazione ordinaria.