Le pongo questo quesito in quanto finora non ho trovato risposte chiare in quanto mi è stato detto che dovevo avere i 15 anni di contributi prima del 1992 come dipendente mentre io li ho ma tra dipendente e autonomo.
Rientro nella legge Amato?
Anno di nascita 1955.
Inizio lavoro marzo 1970 e termine maggio 1983 come operaio versamenti Inps effettuati.
Ripreso attività  luglio 1989 e termine luglio 1995 come lavoratore autonomo (gestore stazione servizio carburanti) versamenti inps effettuati
Nessun altro contributo versato.
Grazie.
Per rispondere al dubbio del lettore e vedere se rientra in una delle deroghe Amato per la pensione con 15 anni di contributi, schematizziamo la sua situazione attuale: 64 anni di età, 13 anni di contributi come dipendente privato e 7 come lavoratore autonomo (tutti versamenti ante 1995, mentre alla data del 31 dicembre 1992 conta dei 13 anni di contributi come dipendente e di 4 anni da autonomo).
Con questo profilo può rientrare nella legge Amato o nella legge Dini e andare in pensione con 15 anni di contributi?

In pensione dopo 15 anni: le tre deroghe Amato e le regole per il calcolo dei contributi

Il primo problema del lettore per l’accesso alla Legge Amato riguarda il requisito anagrafico: questo, infatti, resta invariato rispetto a quanto previsto dalla Manovra Salva-Italia: 67 anni per il biennio 2019-2020. Visto che comunque il suo dubbio riguarda strettamente il calcolo dei contributi, facciamo chiarezza sulle disposizioni delle tre deroghe Amato.
Per aderire alla prima deroga Amato il lavoratore deve:
  • aver maturato 15 anni di contribuzione (pari a 780 settimane) accreditate prima del 31 dicembre 1992. Rilevano i contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, ecc.;
  • essere iscritto al Fondo lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS. Vi rientrano anche gli iscritti ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost.

La seconda deroga Amato autorizza al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992. Possono aderirvi i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Ago dell’Inps (Assicurazione Generale Obbligatoria) e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost).

Come per la prima deroga, si tiene conto dei contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione e esteri.

  • 25 anni di anzianità assicurativa (in altre parole il primo contributo deve essere accreditato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti di pensionamento);
  • 15 anni di contribuzione;
  • età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia (67 anni);
  • assegno pensionistico corrisposto pari o superiore a 1,2 volte l’assegno sociale Inps;
  • un minimo di 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane (non si conteggiano quelli lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, perché il part time non arriva a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale).

Pensione con 15 anni di contributi: la Legge Dini

In alternativa alle deroghe Amato, il lavoratore che possiede almeno 15 anni di contributi può andare in pensione sfruttando le soluzioni previste dalla Legge Dini (c.d. opzione contributiva). Di seguito i requisiti:

  • meno di 18 anni di contributi, di cui però almeno un contributo, accreditato al 31 dicembre 1995;
  • un minimo di 5 anni di contributi dal 1996 in poi.

Usufruendo di questo sistema di uscita anticipata, si accetta il calcolo della pensione con il sistema contributivo, che verosimilmente determinerà una penalizzazione rispetto al retributivo, visto che rilevano solamente i contributi effettivamente versati e non anche gli ultimi stipendi erogati.

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