Gent.le,
ho letto questo articolo  Pensione di reversibilità: spetta al coniuge separato? – InvestireOggi.it  e sinceramente mi ha creato molti dubbi, anche perché poi ne ho letti altri.
In pratica io sono separato dal 2003, da questo mese ho ottenuto la pensione per quota 100 e la mia ex moglie è andata in pensione pochi anni fa, quindi entrambi al momento percepiamo una pensione, siamo in buoni rapporti epistolari e non abbiamo provveduto al divorzio non essendo necessario, almeno al momento.
Avevamo a suo tempo anche pensato che rimanere separati poteva essere utile in caso uno dei due venisse meno, per ottenere appunto la reversibilità, ovviamente questo ragionamento lo facciamo pensando che avvenga al più tardi, ma in ogni caso occorre essere previdenti, anche in considerazione che un domani i nostri parenti, ovvero gli eredi di legge, difficilmente si dimostreranno disponibili verso l’ex coniuge superstite.
Per cui le domande che le sottopongo sono:
1 -E’ possibile che in tale condizione di separati entrambi percettori di reddito, ovvero pensione,  il superstite possa chiedere la pensione di reversibilità ?
2 – Vi sono delle condizioni particolari per ottenerla oltre quella di risultare ancora separati e non divorziati?
3 – I diretti eredi dell’ex-coniuge che è venuto meno possono ostacolare questa richiesta, o farne a loro volta di simili?
4 – E’ possibile o necessario fare un accordo notarile tra i due ex o altro accordo per evitare problemi postumi o addirittura per rendere automatica questa richiesta?
Considerando che in questi casi entrambi preferiremmo una procedura automatica senza necessità di intervenire a livello burocratico.
La ringrazio per la cortese attenzione
cordiali saluti.

Pensione di reversibilità e coniuge separato

La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato legalmente.
Nel vostro caso, quindi, non essendo sopraggiunto il divorzio, siete, come coniugi, equiparati a quelli non separati.
Se, per disgrazia, uno dei due venisse a mancare all’altro spetterebbe la pensione di reversibilità anche se siete entrambi percettori di redditi.
La pensione di reversibilità, infatti, spetta nella misura intera (riferendosi al 60% spettante al coniuge) se i redditi percepiti sono pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS (il trattamento minimo Inps per il 2019 è di 513,01 euro).
  • Per redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo la pensione di reversibilità spettante si riduce del 25%.
  • Con reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti la quota spettante si riduce del 40%.
  • Con Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti la quota spettante si riduce del 50%.

Pensione reversibilità a quali parenti spetta

La quota spettante al coniuge (e anche al coniuge separato) non può essere intaccata da richieste simili di altri eredi anche in virtù del fatto che la pensione di reversibilità spetta soltanto a:

  • coniuge
  • Figli minori
  • Figli tra 18 e 21 anni a carico del deceduto a patto che non svolgano attività lavorativa
  • Figli fino a 26 anni a carico del deceduto, se studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea
  • Ai genitori solo qualora manchino coniuge e figli
  • A fratelli celibi e sorelle nubili solo in mancanza di coniuge, figli e genitori.

Per tranquillizzarla, quindi, in presenza del coniuge la pensione di reversibilità spetta soltanto ad eventuali figli (e a nessun altro parente) per i casi sopra descritti con la consapevolezza che la quota spettante ai figli non intacca quella spettante al coniuge.

Non serve alcun accordo notarile, quindi, poiché come può leggere lei stesso la legge stabilisce la precedenza all’ex coniuge separato.

Se interviene il divorzio, però, la avverto che la pensione di reversibilità spetta solo nel caso che l’ex coniuge sia titolare di assegno divorzile.