Molti giornali e siti di informazione si sono occupati nei giorni scorsi della “notizia” del riconoscimento della pensione di reversibilità per le coppie di fatto, omosessuali e eterosessuali ma non coniugate. Partiamo con una premessa fondamentale: la questione è fondata e vera ma non rappresenta una novità. Ecco perché, in merito al diritto alla reversibilità per il partner non possiamo parlare di notizia. Nei giorni scorsi il Tribunale di Foggia ha riconosciuto al partner superstite di una coppia omosessuale non unita civilmente, il diritto alla reversibilità.

Il Tribunale di Foggia ha sposato le motivazioni della Corte di Appello di Milano che, a sua volta, aveva fondato la sua decisione sugli articoli della nostra Costituzione (in particolare l’articolo 2 e l’articolo 36) e su diverse sentenze emesse in passato dalla Corte Costituzionale. Specifichiamo questo per ribadire che il diritto alla pensione di reversibilità non si basa sulla discrezionalità dei giudici e tanto meno rappresenta un aspetto aleatorio rimesso alle sue volontà politiche.

Pensione di reversibilità coppie omosessuali: che cosa dice la legge

Con l’approvazione della Legge Cirinnà alle coppie omosessuali unite civilmente sono stati riconosciuti diversi diritti i quali  quello alla pensione di reversibilità. Quindi non esiste alcun dubbio su questo e non dovrebbe sussistere il timore di dipendere dalla volontà o dalla discrezionalità del giudice che si occupa del caso. L’unione omosessuale ai fini del riconoscimento giuridico dei diritti è intesa come stabile convivenza tra persone (dello stesso sesso).

Sia la Corte Costituzionale che quella Europea hanno ribadito questo concetto. Rispettivamente stabilendo che “ in tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone- nei tempi, nei mori e nei limiti stabiliti dalla legge- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri” e che “ è artificiale sostenere l’opinione che, a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa godere della vita familiare ai fini dell’art. 8 e..omissis.. conseguentemente la relazione dei ricorrenti, una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di vita familiare, proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione”. 

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