Il Decreto Crescita ha ampliato la platea dei beneficiari di pensione di inabilità tra i lavoratori colpiti da malattie ricollegabili all’esposizione prolungata all’amianto. La legge di Bilancio 2017 aveva riconosciuto questa prestazione ai dipendenti con almeno cinque anni di contributi nella carriera professionale. Vediamo che cosa è cambiato.

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Fino ad oggi erano sei le malattie che davano diritto al rimborso di questo danno di tipo professionale:

  • mesotelioma pleurico;
  • mesotelioma pericardico;
  • mesotelioma  peritoneale;
  • mesotelioma tunica vaginale del testicolo;
  • carcinoma polmonare;
  • asbestosi.

L’art. 41 bis della legge 58/2019 ha esteso il diritto alla pensione di inabilità anche a tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano contratto una malattia professionale causata da esposizione all’amianto e riconosciuta dall’INAIL (sempre fermo restando il requisito minimo dei 5 anni contributivi).

INCA, il Patronato della CIGL ha commentato: “nonostante le modifiche normative, restano in piedi tutte le criticità legate a questo tipo di beneficio che, paradossalmente, nell’interpretazione ministeriale, non è compatibile con la rendita INAIL ottenuta per la malattia correlata all’amianto né è cumulabile con la maggiorazione dell’anzianità contributiva riconosciuta per i periodi di esposizione all’amianto”.

La novità è operativa dall’entrata in vigore della legge di conversione (Legge 28 giugno 2019, n. 58): si attende il decreto attuativo per stabilire le modalità operative.

Dalla pagina Inps dedicata alla tematica si possono leggere intanto le prime indicazioni, ovvero che il diritto alla pensione è subordinato al riconoscimento della patologia di origine professionale, certificata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti stabilite dalla legge. L’erogazione della prestazione è condizionata da limiti annuali di spesa ed è subordinata al monitoraggio effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. Dal 2018, le domande per l’accesso al beneficio presentate online all’INPS devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno.
La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante e non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo. Inoltre, è reversibile in favore dei superstiti del pensionato.