Cambia la data di decorrenza pensione per chi ha optato per l’incentivo all’esodo (isopensione). L’azzeramento degli scatti dell’età pensionabile, prevista per il 2021-2022, ha rideterminato la data di maturazione dei requisiti e l’importo.

A fare chiarezza sul meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione è l’Inps con la circolare n. 142 del 27 settembre 2021. Nel documenti si spiega come cambia la durata della prestazione in funzione degli incrementi della speranza di vita.

Decorrenza del trattamento con isopensione

Per i beneficiari di isopensione e assegni straordinari di fondi di solidarietà maturati entro il 1 gennaio 2019 cambiano leggermente i requisiti.

Lo stop agli incrementi della speranza di vita nel biennio 2021-2022 ha comportato una revisione delle stime inizialmente previste dal Inps.

Così, a prescindere dalla data certificata dall’Inps per l’accesso alla pensione, i nuovi requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia sono rispettivamente:

  • 43 anni e 3 mesi di contributi versati (1 anno in meno per le donne;
  • 67 anni di età.

Questo fino al 31 dicembre 2022, poi si vedrà se la speranza di vita aumenterà oppure no, soprattutto per effetto della pandemia. Come si legge nella circolare,

L’Inps provvederà pertanto all’erogazione delle prestazioni in relazione alle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

I datori di lavoro potranno assicurare la permanenza in esodo ai lavoratori che presentano domanda di accompagnamento entro il 27 ottobre 2021. L’Inps provvederà in ogni caso a inviare ai soggetti interessati apposita comunicazione.

La pensione anticipata

Per i lavoratori che hanno sottoscritto contratti per beneficiare degli scivoli pensionistici, resta comunque e sempre possibile accedere alle varie forme di pensione anticipata. Al momento sono opzione donna, quota 100, Ape Sociale e per lavoratori precoci.

Ovviamente, al momento della domanda, sarà modificata anche la durata della prestazione contributiva richiesta. L’Inps chiarisce che solo per le domande di pensione anticipata presentate entro il mese successivo alla circolare, viene garantito il pagamento dell’indennità tra la scadenza delle prestazioni e la percezione del trattamento pensionistico.