Gli agenti di commercio con 30 anni di contributi e 63 anni di eta’  possono accedere all’ Ape sociale per prestare assistenza a un famigliare con grado di invalidità al 100% in questo caso figlio; o APE Sociale è riservato solo ai dipendenti pubblici e privati. La ringrazio anticipatamente per la sua risposta.

 

Gli agenti di commercio e i rappresentati di commercio di cui all’articolo 1742 e 1752 del codice civile, sono obbligati a versare i contributi a due enti: l’Inps, presso la gestione artigiani e commercianti, e l’Enasarco, che rappresenta, in Italia, un caso unico essendo una previdenza integrativa rispetto all’AGO.

Contributi Enasarco

I contributi versati all’Enasarco non possono essere ricongiunti con quelli versati nell’AGO e nelle forme esclusive e sostitutive poiché avendo l’Enasarco una natura integrativa e non sostitutiva i contributi qui versati non rientrano nel perimetro di azione della legge numero 29 del 1979.

La stessa natura non consente, di conseguenza, neanche la totalizzazione dei contributi o la ricongiunzione prevista dalla legge numero 45 del 1990. Così come non prevede l’applicazione del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge 228 del 2012.

Gli agenti di commercio che siano già titolari di una prestazione a carico dell’Ago non potranno richiedere una prestazione supplementare all’Enasarco se non in possesso del requisito della pensione autonoma, ovvero 20 anni di contributi versati alla Fondazione. Agli iscritti con almeno 67 anni di età e almeno 5 anni di contributi versati, in ogni caso, sarà concesso di ottenere l’erogazione di una rendita reversibile calcolata con metodo contributivo (ridotta del 2% per ogni anno mancante al raggiungimento della quota 92) a decorrere dal 2024.

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Agenti di commercio e Ape sociale

Tornando al quesito del nostro lettore, se i contributi di cui parla non sono quelli versati presso Enasarco ma quelli versati nella gestione di artigiani e commercianti, a mio avviso, possiede tutti i requisiti per accedere all’Ape sociale poiché, così come specifica l’Inps “L’indennità c.

d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996”. Quindi come può leggere lei stesso il beneficio non è esclusivo per il lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ma anche per coloro che sono iscritti alle forme sostitutive dell’Ago.

Conclusioni

Le consiglio, in ogni modo, di recarsi presso un patronato di fiducia per far un calcolo contributivo essendo la posizione degli Agenti di Commercio molto delicata a causa dell’Enasarco e poi presentare, entro marzo 2018, domanda di pensione Ape sociale se vuole rientrare nel beneficio, essendo esso sperimentale solo per il 2017 e il 2018 e non sapendo se verrà prorogato anche per il prossimo anno.

Per dubbi e domande contattami: [email protected]