Pensione APE Sociale e  “stato di disoccupato”, il quesito di un nostro lettore:

Sign.ra, mi ha telefonato l’INPS e mi ha detto che la mia domanda è ancora respinta perchè la NASPI deriva da un tempo determinato. Non capisco perché la nuova normativa dice che i contratti presi singolarmente non superano i 6 mesi si rientrano nell”APE Social mi spiego meglio. Un lavoratore dopo licenziamento puo’ aver fatto 2 o 3 contratti a termine anche nel giro di qualche anno senza perdere lo status disoccupato.

Non ce’ scritto da nessuna parte che bisogna tener conto dell’ultimo contratto e perché non tener conto dell’ultimo licenziamento? Ho tempo fino al 30 /11/2017 per rifare domanda. Mi scusi ma non posso aspettare altri 4 anni la ringrazio per una sua gentile risposta. Angelo

Sono molte le criticità dell’APE Sociale, tra cui quella dello stato di disoccupato. La norma detta che l’ “indennità di Ape sociale spetta coloro i quali si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno sei mesi (lett. a dell’ art. 2 del d.P.C.M n. 88 del 2017 e lett. a dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87 del 2017)”.

Da questo si deduce, che se lo stato di disoccupato deriva da un contratto a termine, quindi se il rapporto di lavoro deriva da una scadenza contrattuale, il lavoratore disoccupato non ne ha diritto.

Ape Sociale e stato di disoccupato, nuova interpretazione INPS

Ricordiamo che il messaggio 4195 del 25 ottobre ha modificato lo “stato di disoccupato” ammettendo al riesame circa 3.000 domande,  prevede espressamente che lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi” .

Quindi se ne deduce che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione.

Conclusioni

Consigliamo di rivolgersi al Patronato che le ha presentato la domanda, e chiedere a loro su quali basi è stata presentata la sua domanda e se è opportuno fare il ricorso. Ricordiamo che i Patronati seri, danno assistenza gratuita sia amministrativa che legale in questi casi, anche per il ricorso.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]