Per quel che riguarda le pensione anticipata, dal primo chiarimento ufficiale diffuso dall’Inps sul cumulo contributivo gratuito , si desume che i 41 anni di contributi richiesti per accedere alla pensione ai lavoratori precoci non potrà essere integrato attraverso il cumulo dei periodi assicurativi.

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di sommare i periodi assicurativi che non coincidono temporalmente per accedere alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata. Non si può utilizzare il cumulo qualora si sia titolare ci un trattamento pensionistico diretto erogato da una delle gestioni coinvolte nel cumulo (non si può, quindi, essere pensionati).

Questa possibilità fa giustizia a tutte le limitazione che in passato hanno ostacolato i lavoratori con carriere discontinue nella possibilità di accedere a trattamenti pensionistici che valorizzassero il loro vissuto lavorativo poichè l’unico mezzo che restava loro a disposizione era la totalizzazione, strumento che prevede, però, la decurtazione dell’assegno pensionistico a causa del ricalcolo contributivo dello stesso. Questo ha fatto sì che la totalizzazione fosse sconveniente per la maggior parte di chi ne fruiva, segnando un grosso limite per chi aveva spezzoni contributivi presenti in diverse gestioni previdenziali.

Cumulo contributivo e quota 41

Con la Circolare numero 60 del 2017 ha confermato che nessuna apertura è prevista per coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni di età per integrare il requisito contributivo richiesto di 41 anni. I lavoratori precoci, che dal 1 maggio 2017 potranno fruire del requisito agevolato, quindi,  se con carriere discontinue non potranno far conto sulla possibilità di fruire del cumulo gratuito dei contributi sommando le anzianità contributive presenti nelle diverse gestioni previdenziali. Così come il cumulo contributivo non potrà essere utilizzato per raggiungere i 35 anni di contributi richiesti ai lavoratori usuranti per il raggiungimento delle quote.

Nulla, invece, è chiarito per quel che riguarda il raggiungimento dei  requisiti richiesti dall’Ape e dall’Ape social.