Pensione anticipata: Buongiorno Dr.ssa Angelina, desidero innanzitutto complimentarmi per la cortesia con cui risponde e la chiarezza delle sue risposte e, successivamente, chiederle un parere sulla mia situazione e se ho possibilità di accedere a qualche finestra pensionistica. Spero di riuscire ad avere la stessa sua chiarezza:

Data Nascita _____/1960 sesso M
Data I assunzione _____1986 Lavoro dipendente impresa privata IMPIEGATO
Data cessazione rapporto di lavoro dipendente settembre 2016
Intervallo di 4 anni, dal 1/1/1998 al 31/12/2001, inquadrato come agente di commercio quindi Inps + Enasarco
Dal 30/09/2016 al 30/10/2018 Naspi con contributi figurativi ma da ec Inps sono stati calcolati sulle indennità ricevute
Fondo complementare ZED OMNIFUND FONDO PENSIONE APERTO Data Emissione:  09.12.1999 Cumulo premi versati: 4.029,65 EURO
La mia domanda è relativa alla possibilità di anticipare l’andata in pensione considerando lo status di disoccupato cronico (oltre 24 mesi). Ho possibilità in tempi brevi? Grazie della cortese risposta e cordiali saluti.

Pensione e contributi Enasarco

Quando si hanno carriere discontinue, la cosa si complica.

Lei ha avuto due rapporti distinti, quello di lavoro dipendente e quello di lavoratore autonomo come agente di commercio. I contributi versati all’Enasarco non possono essere ricongiunti con quelli versati nell’AGO e nelle forme esclusive e sostitutive poiché avendo l’Enasarco una natura integrativa e non sostitutiva i contributi qui versati non rientrano nel perimetro di azione della legge numero 29 del 1979.

La stessa natura non consente, di conseguenza, neanche la totalizzazione dei contributi o la ricongiunzione prevista dalla legge numero 45 del 1990. Così come non prevede l’applicazione del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge 228 del 2012.

Gli agenti di commercio che siano già titolari di una prestazione a carico dell’Ago non potranno richiedere una prestazione supplementare all’Enasarco se non in possesso del requisito della pensione autonoma, ovvero 20 anni di contributi versati alla Fondazione. Agli iscritti con almeno 67 anni di età e almeno 5 anni di contributi versati, in ogni caso, sarà concesso di ottenere l’erogazione di una rendita reversibile calcolata con metodo contributivo (ridotta del 2% per ogni anno mancante al raggiungimento della quota 92) a decorrere dal 2024.

Abbiamo trattato l’argomento in modo specifico, in quest’articolo: Pensione anticipata a 63 anni agente di commercio, tutte le alternative possibili

Pensione anticipata a 58 anni di età

Al momento, per i disoccupati di lunga durata, come nel caso del nostro lettore, l’unica alternativa è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), che permette di anticipare di circa 10 anni la pensione con un minimo di 20 anni di contributi, di cui almeno cinque versati in un fondo pensione. Analizziamo i requisiti richiesti per la RITA.

Requisiti RITA

Alla Rita possono accedere sia i lavoratori del settore privato che i lavoratori del settore pubblico purché abbiano aderito a piani individuali pensionistici o fondi pensione, con la sola esclusione  degli aderenti ai fondi preesistenti.

Per aderire alla Rita, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)     Cessazione dell’attività lavorativa;

b)     Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;

c)     Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

d)     Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

oppure, in alternativa:

a)     Cessazione dell’attività lavorativa;

b)     Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;

c)     Raggiungimento dell ‘età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi;

d)     Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La RITA spetta ai “lavoratori” che abbiano cessato l’attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi stabilito – unitamente agli altri requisiti – la prestazione in questione spetta solo agli iscritti titolari di reddito di lavoro.

In entrambi le casistiche di lavoratori è necessario che questi possano far valere almeno cinque anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari. Con le novità della legge di bilancio la Rita potrà essere concessa quindi con un anticipo sino a cinque anni (ad esempio dai 61 anni e 7 mesi di età) contro i 43 mesi previsti in origine che diventano dieci per i disoccupati da oltre 24 mesi. La misura, inoltre, è stata stabilizzata anche oltre il 2018.

Fondo complementare ZED OMNIFUND FONDO PENSIONE APERTO

Ogni fondo pensionistico si è dovuto adeguare alla RITA, secondo le disposizioni COVIP. Il nostro lettore, ha aderito ad un fondo pensione aperto. Nel sito è possibile elaborare una simulazione delle performance attese del tuo piano pensionistico complementare con i preventivatori:

Calcola la stima della pensione complementare con ViPensiono
Calcola la stima della pensione complementare con Futuro Pensione
Calcola la stima della pensione complementare con Programma Pensione
Calcola la stima della pensione complementare con Zed Omnifund
Calcola la stima della pensione complementare con Zurich Contribution

Per sapere esattamente il calcolo della sua pensione può utilizzare questo servizio. Inoltre, per poter aderire alla RITA con il fondo Zurich, troverà tutte le informazioni in quest’articolo, compreso il modulo da inviare: Pensione anticipata RITA con Fondo Zurich, patronati e INPS non sanno nulla, come fare richiesta?