Pensione anticipata lavoratori precoci, la circolare dell’INPS n. 33 del 22 febbraio 2018 ha modificato i requisiti anche per i carigever e per le nuove tipologie di lavoro gravoso. Le novità sui lavori particolarmente faticosi e gravosi, le abbiamo trattate nell’articolo: Pensione anticipata lavoratori precoci, cambiano i requisiti, le novità INPS, in quest’articolo parleremo dei lavoratori che assistono un familiare disabile (caregiver).

Pensione anticipata lavoratori precoci che assistono un familiare con legge 104/92

La circolare dispone le seguenti novità: «ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992.

Per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed il nipote; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.

Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame; per affini di secondo grado si intendono i cognati.

Per tali soggetti, la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:

  • aver compiuto i settanta anni di età;
  • essere anch’essi affetti da patologie invalidanti;
  • essere deceduti o mancanti.

Verifica dei requisiti

Al fine di consentire all’Istituto i necessari controlli, nella domanda di verifica delle condizioni il soggetto richiedente per la categoria di cui alla citata lettera b), in qualità di parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n.

104/1992 (di seguito definita “persona con disabilità”) si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).

Riguardo al compimento dei settant’anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado, si precisa che la predetta condizione deve essere valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio.

Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” può essere presentata anche da parenti di secondo grado o affini entro il secondo, si farà riferimento, in assenza di un’esplicita definizione di legge, alle patologie a carattere permanente.

In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale (cfr. paragrafo 3.1 della circolare n. 32 del 2012).

Concetto di mancanti

L’espressione “mancanti”, infine, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità (cfr. la circolare n. 155 del 3.12.2010).

In merito alle condizioni che devono sussistere per accedere al beneficio e all’istruttoria della domanda di verifica delle condizioni, restano ferme le istruzioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 99 del 2017.

Anche per i parenti di secondo grado e gli affini entro il secondo grado, pertanto, lo status di soggetto che assiste e convive da almeno sei mesi deve sussistere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” (senza possibilità che gli stessi siano valutati in via prospettica entro la fine dell’anno) e deve permanere fino all’accesso al beneficio.

Requisito di assistenza e convivenza

Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi.

Status di persona con disabilità

Lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità da una data anteriore.

Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio sia con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.

Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero.

Concetto di convivenza

Sul concetto di convivenza utile per il diritto al beneficio “precoci”, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.

Lgs. n. 151/2001 (cfr. messaggio n. 6512/2010).

In coerenza con l’orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tipologia di documentazione

In merito alla tipologia di documentazione da produrre, come stabilito dal D.P.C.M.  n. 87 del 2017, il soggetto richiedente deve allegare alla domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” il verbale della commissione medica che ha accertato l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Handicap grave con decreto di omologa

Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. In adempimento dell’obbligo di allegazione documentale sancito dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 87 del 2017, l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza che ha accertato l’handicap.

Verbale di invalidità civile e legge 104

Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992 e, pertanto, non consente l’accesso al beneficio “precoci”, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti.

Verbale di handicap grave soggetto a revisione

Ai verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 114), si applica l’articolo 25, comma 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge succitata, ai sensi del quale, “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione, pertanto, conserva i suoi effetti ai fini dell’accesso al beneficio “precoci”. Qualora prima della data di accesso al beneficio intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.

Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e se il termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.

Si ricorda a tale riguardo che, come indicato nel messaggio n. 2901/2015 “I cittadini (…) in possesso di un verbale di legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014 (entrata in vigore della Legge n°114/2014) saranno tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario”.

Handicap grave per patologie oncologiche

Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, si fa presente quanto segue.

Con riferimento ai soggetti con patologie oncologiche si richiama l’articolo 3-bis della legge 9 marzo 2006, n. 80, ai sensi del quale “l’accertamento dell’invalidità civile, ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato. Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti”.

A tale riguardo, con il messaggio n. 12857/2006, l’Istituto ha precisato che “fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all’eventuale sospensione dei relativi effetti”, “gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”.

Conseguentemente, posto che tutti i benefici per i pazienti oncologici si producono già a seguito dell’accertamento provvisorio da parte della commissione ASL di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in attesa della validazione, il malato oncologico può ottenere la certificazione ai fini della verifica del diritto al beneficio “precoci” allegando il suddetto verbale ASL non ancora validato, purché gli effetti non siano stati sospesi.

Con riferimento ai soggetti affetti dalla sindrome di Down, la legge 27 dicembre 2002 n. 289, all’articolo 94, comma 3, ha disposto che tali soggetti, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”. Ne discende che anche la dichiarazione del medico di base costituisce documentazione valida ai fini della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci”.

Si precisa che i chiarimenti di cui ai punti 5, 7 (con riferimento all’applicazione dell’art. 25, comma 6 bis, del D.L. 90/2014) e 8 (con riferimento alle patologie oncologiche), si riferiscono anche alla lettera c) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016 (beneficio “precoci” per coloro che sono affetti da riduzione  della  capacità  lavorativa,  accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento  dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%).

Circolare INPS n.  33/2018