Quando la pensione anticipata del dipendente viene “coperta” dal datore di una azienda medio-grande con personale in esubero (isopensione), quali costi comporta? Abbiamo visto nell’articolo dedicato alla pensione anticipata fino a 7 anni tramite isopensione che l’assegno di incentivo all’esodo che accompagna il lavoratore prossimo al raggiungimento effettivo dei requisiti è a carico dell’azienda. Ma rispetto al costo di lavoro/stipendio di che cifre parliamo? Che cosa deve pagare il datore di lavoro per i dipendenti che accettano l’incentivo all’esodo?

Isopensione: che cosa deve pagare il datore di lavoro?

L’importo dell’assegno di esodo deve essere corrispondente (fino al momento del perfezionamento dei requisiti della pensione) all’importo della pensione effettiva che sarebbe spettata al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima qualora avesse continuato a lavorare per tutti e sette gli anni dell’isopensione.

Non solo: oltre all’assegno di isopensione l’azienda si impegna (e per questo impegno viene richiesta fideiussione bancaria a garanzia) anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata), che serve a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all’assegno di quiescenza definitivo. In questo modo si esclude il rischio di penalizzazioni sulla pensione per il lavoratore

Il valore della prestazione è pari all’importo del trattamento pensionistico, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. L’assegno di isopensione sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all’importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell’assegno in quanto carente della contribuzione correlata. Anche l’isopensione, come la pensione, è corrisposta per 13 mensilità annue e permette a chi lo percepisce di reimpiegarsi in attività di lavoro (subordinato o autonomo) senza subire alcuna decurtazione dell’importo.

Andando più nel tecnico la retribuzione media mensile sulla quale devono essere calcolati i contributi correlati, è valutata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni o quattro anni, includendo gli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore vigente (nel 33% dei casi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti). Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo che passa tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di pensionamento.

Sia i datori (per valutare i costi raffrontandoli a quelli dello stipendio) sia i dipendenti che considerano la possibilità di pensione anticipata ma non vogliono subire penalizzazioni, si chiedono in che modo viene calcolato l’importo dell’assegno di isopensione (che non è un assegno di pensione vero e proprio ma fiscalmente viene considerato reddito da lavoro dipendente, con tutte le conseguenze che questo comporta in merito, ad esempio, al riconoscimento del bonus Renzi e all’incompatibilità con la Naspi). Per rendere le cose più chiare concludiamo con un esempio pratico: supponiamo che un lavoratore dipendente acceda all’isopensione 58 anni nel 2018 con 39 anni e 10 mesi di contributi ad un’età; gli mancano quindi tre anni per raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi nel 2021 (senza tener conto in questo esempio di eventuali adeguamenti alle speranze di vita dell’età pensionabile previsti per il 2019).

Ebbene l’importo dell’assegno di esodo sarà determinato sulla base di 39 anni e 10 mesi di contributi secondo le normali regole di calcolo di una pensione applicando, per la determinazione della quota contributiva dell’assegno, il coefficiente di trasformazione previsto per l’età di 58 anni.

Dopo tre anni la prestazione viene trasformata in pensione con riliquidazione sulla base dell’anzianità contributiva piena (cioè 42 anni e 10 mesi di contributi) e con applicazione, per la determinazione della quota contributiva della pensione, del coefficiente di trasformazione legato all’età di 61 anni. La prestazione inoltre non sarà reversibile agli eredi (in caso di decesso a questi ultimi viene liquidata la pensione indiretta).